Uno dei punti principali della "mission" di SOLINI SPEDIZIONI è sempre stata la soddisfazione del cliente, da raggiungere ottimizzando e migliorando continuamente tutti i processi produttivi aziendali. Il sistema di gestione della qualità istituito ha, come scopo principale, il pianificare e gestire i processi aziendali, ottimizzandone con continuità l'efficacia, per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato. Un passo obbligato verso il pieno compimento di questo obiettivo era rappresentato dal certificare il proprio sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001:2000. In cinque mesi d'impegnativo e rigoroso lavoro, SOLINI SPEDIZIONI ha rielaborato numerose procedure interne che le hanno permesso così d'ottenere, nel novembre 2007, la certificazione, rilasciata dall'ente italiano ICIM - CISQ - IQNET. Come ben si sa, la norma UNI EN ISO 9001:2000 non è una certificazione che riguarda specificatamente i prodotti, ma il modo di "guidare", attraverso l'elaborazione d'idonee procedure, tutte le fasi produttive allo scopo di conseguire un unico, grande obiettivo: la QUALITA' TOTALE rispettando le linee guida impartite dal Ministero dei Trasporti ed Infrastrutture, sulle modalità di trasporti di merci ADR. La capacità professionale nella manipolazione e trasporto, la formazione continua del personale, la manutenzione dei mezzi, l'osservanza delle leggi, permettono alla SOLINI SPEDIZIONI di essere a norma con la Legge Delega 32/2005, provvedimento che assegna al Comitato Centrale dell’Albo Autotrasporti, il compito di “formulare indirizzi in materia di certificazione di qualità delle imprese che effettuano trasporti di merci pericolose, di derrate deperibili, di rifiuti industriali e di prodotti farmaceutici” e di “accreditare gli organismi di certificazione di qualità”. La certificazione del sistema di gestione per la qualità deve essere inquadrata, dunque, nell'ottica d'assicurare la capacità dell'azienda di strutturarsi e gestire le proprie risorse ed i propri processi produttivi in modo da riconoscere e soddisfare i bisogni dei clienti, nonché l'impegno a migliorare continuativamente tale capacità, sulla scia di quella "Evoluzione costante" che da sempre sta ad indicare la filosofia imprenditoriale e produttiva dell'azienda, tanto da diventarne anche lo slogan ufficiale.
OGGETTO: Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie – Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE.
Come noto, dal 1° gennaio 2010 la Direttiva 2006/112/CE e` stata modificata dalle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.
In particolare, la Direttiva 2008/8/CE e la Direttiva 2008/117/CE hanno modificato gli articoli 262 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE, relativi agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
I predetti articoli, nella nuova versione, prevedono quanto segue:
* gli elenchi riepilogativi comprendono, oltre agli acquisti e cessioni di beni, anche le prestazioni di servizio intracomunitarie, per le quali il committente e` debitore dell’imposta ai sensi dell’art. 196 (prestazioni generiche);
* la periodicita` degli elenchi in questione, come regola generale, e` mensile;
* e` prevista la facolta` per gli Stati membri di fissare una periodicita` trimestrale al ricorrere di determinate condizioni;
* gli Stati membri possono esigere che la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.
La normativa interna di recepimento della novellata disciplina comunitaria non e` stata ancora pubblicata. Ne consegue che ad oggi gli operatori non hanno la possibilita` di conoscere compiutamente il quadro normativo che disciplina i nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi (c.d. Intrastat).
Sussistendo, pertanto, “obiettive condizioni di incertezza”, e` ragionevole ritenere che, nelle more dell’attuazione a regime della nuova disciplina, gli operatori possano incorre in errori nella compilazione degli elenchi in questione.
Pertanto, in applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applichera` sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonche´ al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali.
Cio` a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le modalita` che saranno definite dalla normativa in corso di emanazione.
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Le Direzioni Regionali vigileranno affinche´ le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.
Nuove procedure commerciali internazionali comunitarie.
A partire dal 1° luglio 2009, tutti gli stati membri dell’UE devono adottare il numero di identificazione e registrazione degli operatori economici (numero EORI, “Economic Operators Registration and Identification scheme”).
Tutti gli operatori economici (sono definiti come tali le persone fisiche o giuridiche le cui attività sono disciplinate dalla regolamentazione doganale) devono utilizzare un numero di riferimento EORI univoco in tutte le comunicazioni elettroniche con le autorità doganali ed altre agenzie governative che operano nel settore del trasporto internazionale di merci. In pratica ciò significa che la nuova disposizione interessa chiunque effettui operazioni di esportazione, importazione o transito.
Ad ogni operatore economico dell’UE viene associato un numero EORI univoco che dovrà essere utilizzato in tutti gli stati membri nei quali opera.
Novità sulle dichiarazioni INTRA per il 2010
(Direttiva comunitaria 2006/112/CE e successive modifiche)
Sono in corso di pubblicazione le norme di recepimento della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE che:
estendono l’obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario; rendono obbligatoria la presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010 eliminano la cadenza di presentazione annuale; prevedono nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale; introducono nuove modalità per il cambio di periodicità. Sarà nostra cura fornire elementi più dettagliati non appena pubblicate le norme di recepimento. Arriva il restyling di Intrastat.
Dal 2010 scompare definitivamente la possibilità di presentare i modelli Intrastat annualmente: la nuova periodicità prevede che gli elenchi riepilogativi delle operazioni comunitarie siano presentati mensilmente. Esisterà ancora, per gli operatori che realizzano in un trimestre tra acquisti e prestazioni intracomunitarie un volume di operazioni inferiori a 50.000 euro la possibilità di presentarli trimestralmente. Cambiano pure le scadenze per i mensili: l'adempimento va realizzato entro il 19 del mese successivo a quello di riferimento (il primo adempimento relativo alle operazioni di gennaio sarà il 19 febbraio 2010) e per i trimestrali entro il 19 del mese successivo al trimestre (19 aprile). Per gli adempimenti collegati alle PRESTAZIONI DI SERVIZIO sono stati predisposti dall'Agenzia delle Dogane, ma non ancora approvati, dei nuovi modelli Intrastat che presentano due sezioni inedite: la sezione 3, che riepiloga le prestazioni intracomunitarie rese e ricevute (Intra 1 quater e Intra 2 quater) e la sezione 4, che consente le rettifiche delle precedenti comunicazioni relative alle prestazioni rese e ricevute (Intra 1 quinques e Intra 2 quinques). In questi modelli, oltre all'indicazione del numero di identificazione comunitaria del prestatore o del committente, compaiono dei dati di particolare rilevanza che possono creare qualche problema. Innanzitutto, viene chiesto il numero e la data di riferimento della fattura emessa o ricevuta. In effetti dovremo splittare il dato per i singoli servizi, in quanto viene prevista ancher una classificazione dei servizi, che saranno individuati da un codice a sei cifre. Inoltre verrà richiesta la modalità di erogazione del servizio; se continuativo o puntuale. Informazioni dettagliate riguarderanno anche le modalità di pagamento o di incasso del corrispettivo della prestazione. Ci sono inoltre tante altre novità che sarà nostra cura dettagliarVi appena in possesso dei dettagli legislativi.