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OGGETTO: Elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie – Direttive 2008/8/CE e 2008/117/CE.
Come noto, dal 1° gennaio 2010 la Direttiva 2006/112/CE e` stata modificata dalle Direttive 2008/8/CE, 2008/9/CE e 2008/117/CE.
In particolare, la Direttiva 2008/8/CE e la Direttiva 2008/117/CE hanno modificato gli articoli 262 e seguenti della Direttiva 2006/112/CE, relativi agli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
I predetti articoli, nella nuova versione, prevedono quanto segue:
* gli elenchi riepilogativi comprendono, oltre agli acquisti e cessioni di beni, anche le prestazioni di servizio intracomunitarie, per le quali il committente e` debitore dell’imposta ai sensi dell’art. 196 (prestazioni generiche);
* la periodicita` degli elenchi in questione, come regola generale, e` mensile;
* e` prevista la facolta` per gli Stati membri di fissare una periodicita` trimestrale al ricorrere di determinate condizioni;
* gli Stati membri possono esigere che la presentazione degli elenchi avvenga in via telematica.
La normativa interna di recepimento della novellata disciplina comunitaria non e` stata ancora pubblicata. Ne consegue che ad oggi gli operatori non hanno la possibilita` di conoscere compiutamente il quadro normativo che disciplina i nuovi obblighi in materia di elenchi riepilogativi (c.d. Intrastat).
Sussistendo, pertanto, “obiettive condizioni di incertezza”, e` ragionevole ritenere che, nelle more dell’attuazione a regime della nuova disciplina, gli operatori possano incorre in errori nella compilazione degli elenchi in questione.
Pertanto, in applicazione dell’art. 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000 n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, l’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo, non applichera` sanzioni in caso di eventuali violazioni concernenti la compilazione dei suddetti elenchi, relativi ai mesi da gennaio a maggio 2010 per gli obblighi mensili, nonche´ al primo trimestre 2010 per gli obblighi trimestrali.
Cio` a condizione che i contribuenti provvedano a sanare eventuali violazioni, inviando, entro il 20 luglio 2010, elenchi riepilogativi integrativi redatti secondo le modalita` che saranno definite dalla normativa in corso di emanazione.
***
Le Direzioni Regionali vigileranno affinche´ le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dagli uffici.
Nuove procedure commerciali internazionali comunitarie.
A partire dal 1° luglio 2009, tutti gli stati membri dell’UE devono adottare il numero di identificazione e registrazione degli operatori economici (numero EORI, “Economic Operators Registration and Identification scheme”).
Tutti gli operatori economici (sono definiti come tali le persone fisiche o giuridiche le cui attività sono disciplinate dalla regolamentazione doganale) devono utilizzare un numero di riferimento EORI univoco in tutte le comunicazioni elettroniche con le autorità doganali ed altre agenzie governative che operano nel settore del trasporto internazionale di merci. In pratica ciò significa che la nuova disposizione interessa chiunque effettui operazioni di esportazione, importazione o transito.
Ad ogni operatore economico dell’UE viene associato un numero EORI univoco che dovrà essere utilizzato in tutti gli stati membri nei quali opera.
Novità sulle dichiarazioni INTRA per il 2010
(Direttiva comunitaria 2006/112/CE e successive modifiche)
Sono in corso di pubblicazione le norme di recepimento della Direttiva Comunitaria 2006/112/CE che:
estendono l’obbligo della presentazione degli elenchi INTRA anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario; rendono obbligatoria la presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni INTRA beni e/o servizi riferite a periodi decorrenti dal 2010 eliminano la cadenza di presentazione annuale; prevedono nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale; introducono nuove modalità per il cambio di periodicità. Sarà nostra cura fornire elementi più dettagliati non appena pubblicate le norme di recepimento. Arriva il restyling di Intrastat.
Dal 2010 scompare definitivamente la possibilità di presentare i modelli Intrastat annualmente: la nuova periodicità prevede che gli elenchi riepilogativi delle operazioni comunitarie siano presentati mensilmente. Esisterà ancora, per gli operatori che realizzano in un trimestre tra acquisti e prestazioni intracomunitarie un volume di operazioni inferiori a 50.000 euro la possibilità di presentarli trimestralmente. Cambiano pure le scadenze per i mensili: l'adempimento va realizzato entro il 19 del mese successivo a quello di riferimento (il primo adempimento relativo alle operazioni di gennaio sarà il 19 febbraio 2010) e per i trimestrali entro il 19 del mese successivo al trimestre (19 aprile). Per gli adempimenti collegati alle PRESTAZIONI DI SERVIZIO sono stati predisposti dall'Agenzia delle Dogane, ma non ancora approvati, dei nuovi modelli Intrastat che presentano due sezioni inedite: la sezione 3, che riepiloga le prestazioni intracomunitarie rese e ricevute (Intra 1 quater e Intra 2 quater) e la sezione 4, che consente le rettifiche delle precedenti comunicazioni relative alle prestazioni rese e ricevute (Intra 1 quinques e Intra 2 quinques). In questi modelli, oltre all'indicazione del numero di identificazione comunitaria del prestatore o del committente, compaiono dei dati di particolare rilevanza che possono creare qualche problema. Innanzitutto, viene chiesto il numero e la data di riferimento della fattura emessa o ricevuta. In effetti dovremo splittare il dato per i singoli servizi, in quanto viene prevista ancher una classificazione dei servizi, che saranno individuati da un codice a sei cifre. Inoltre verrà richiesta la modalità di erogazione del servizio; se continuativo o puntuale. Informazioni dettagliate riguarderanno anche le modalità di pagamento o di incasso del corrispettivo della prestazione. Ci sono inoltre tante altre novità che sarà nostra cura dettagliarVi appena in possesso dei dettagli legislativi.
Novità in materia di IVA, in vigore a partire dal 17 marzo 2012, previste dall’art. 8 della Legge Comunitaria 2010 appena pubblicata in GU; tra queste segnaliamo l’obbligo per i committenti italiani di integrare la fattura ricevuta da prestatore UE per prestazioni di servizi “generiche”, per poter assolvere l’IVA
Entra in vigore il 17 gennaio 2012 la Legge Comunitaria 2010 approvata dal Governo Monti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2012 la Legge n. 217 del 15 dicembre 2011 (c.d. "Legge Comunitaria 2010”) contenente diverse disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, tra queste anche disposizioni finalizzate al recepimento nell’ordinamento italiano delle Direttive comunitarie 2009/69/CE e 2009/162/UE in materia di IVA.
Le disposizioni in materia di Imposta sul Valore Aggiunto introdotte dall’art. 8 della Legge entreranno in vigore a partire dal 17 marzo 2012 (si applicano alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge) ad eccezione della disciplina relativa alle cessioni di navi (operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione) che entrerà in vigore già dal 17 gennaio 2012, ovvero a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge.
Illustriamo in seguito alcune delle novità IVA:
Prestazioni di servizi e integrazione Fatture UE;
obbligo del committente nazionale di integrare la fattura ricevuta dal prestatore UE per prestazioni di servizi generiche, al posto dell’autofattura
Individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi effettuate con soggetti non residenti;
Rimborso del credito IVA trimestrale;
rimborso Iva trimestrale anche per le operazioni non soggette ex artt. Da 7 a 7-septies, DPR 633/72
Operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
Le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto maree destinate all’esercizio di attività commerciali o della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o a operazioni di salvataggio o di assistenza in mare, sono operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione e quindi in regime di non imponibilità
Prestazioni di servizi e integrazione Fatture UE – in vigore dal 17.03.2012
A partire dal 17 marzo 2012 per poter assolvere l’Iva su prestazioni di servizi generiche da parte di soggetti passivi UE, i committenti nazionali avranno l’obbligo di integrare la fattura estera (c.d. reverse charge) della relativa imposta.
Si ricorda che fino ad ora, in questi casi, il committente italiano per poter assolvere l’Iva poteva scegliere se emettere autofattura oppure integrare la fattura con la relativa imposta.
Secondo quanto previsto dalla Legge Comunitaria dal 17.03.2012 l’integrazione della fattura diventerà un obbligo anche per le prestazioni di servizi generiche, infatti l’art. 8 comma 2 lett. g) della Legge Comunitaria ha previsto quanto segue:
“all'articolo 17, secondo comma del DPR 633/72 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 (fatturazione e registrazione delle operazioni intracomunitarie) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni";
Individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi – in vigore dal 17.03.2012
Il momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche viene individuato nel momento di ultimazione delle stesse.
Dal 17 marzo 2012, le prestazioni di servizi "generiche" (articolo 7-ter), rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito e quelle rese da un prestatore italiano a un soggetto passivo non stabilito nel Paese, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi.
La Legge Comunitaria, al fine di dare attuazione alle direttive 2009/69/CE e 2009/162/UE, nonché di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, ha modificato l’individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizi disponendo all'art. 8 comma 2 lett. a) quanto segue:
all'articolo 6 del DPR 633/72 dopo il quinto comma ha aggiunto il comma 6 che così dispone:
"In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell'arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all'ultimazione delle prestazioni medesime”
Rimborso del credito IVA trimestrale – in vigore dal 17.01.2012
Ai sensi dell’art. 38 bis comma 2 del DPR 633/72 i contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un’eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro possono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare altri tributi), presentando il Modello TR dell’Agenzia delle Entrate.
Secondo quando previsto dalla Legge Comunitaria dal primo trimestre 2012 il rimborso Iva infrannuale potrà essere richiesto anche dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi esteri, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività:
- prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali;
- prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione;
- prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), ovvero le operazioni di cui ai numeri da 1) a 4) dell'articolo 10, effettuate nei confronti di soggetti stabiliti fuori della Comunità o relative a beni destinati ad essere esportati fuori della Comunità stessa;
L’art. 8 comma 2 lett. h) della Legge Comunitaria, così ha infatti disposto: "h) all'articolo 38-bis, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", e nelle ipotesi di cui alla lettera d) del secondo comma del citato articolo 30 quando effettua, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis) "