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Al fine di garantire il rispetto del principio della certezza del diritto, la Commissione europea semplifica le modalità di prova del trasporto/spedizione dei beni oggetto di cessione intraunionale. Nella proposta di regolamento del 4 ottobre 2017 (COM(2017) 568) è prevista una disciplina ad hoc per gli scambi di beni in ambito intra-UE posti in essere da “soggetti passivi certificati”, basata sulla predeterminazione degli elementi di prova, che possono essere contestati dalle Autorità fiscali se in possesso di indizi di scorrettezze o di abusi da parte del cedente o del cessionario.

L’art. 41, comma 1, lettera a), D.L. n. 331/1993, nel recepire l’art. 138, par. 1, della direttiva n. 2006/112/CE, dispone che costituiscono cessioni intraunionali, non imponibili ai fini IVA, “le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell’art. 4, quarto comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, non soggetti passivi d’imposta”.
Dalla citata disposizione si desume che, per la realizzazione di una cessione intraunionale, devono sussistere, nel contempo, i seguenti requisiti:
- onerosità dell’operazione avente ad oggetto un bene mobile materiale;
- acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul bene;
- status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario non residente;
- effettiva movimentazione dei beni dall’Italia ad un altro Stato membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto/spedizione avvenga a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.
In merito a quest’ultimo requisito, la normativa, sia unionale che nazionale, non definisce le modalità di prova dell’avvenuto trasporto/spedizione dei beni nel territorio di altro Stato membro, che devono essere pertanto determinate dagli Stati membri in applicazione dell’art. 131 della direttiva n. 2006/112/CE, cioè nell’esercizio del potere-dovere di stabilire le condizioni per assicurare la corretta e semplice applicazione delle esenzioni e per prevenire ogni possibile evasione, elusione e abuso, ma - come insegna la Corte di Giustizia - pur sempre nel rispetto dei princìpi fondamentali del diritto unionale, quali la neutralità dell’imposta, la certezza del diritto e la proporzionalità delle misure adottate (causa C-146/05, Collée).
Nell’attuale disciplina, spetta al cedente provare che i beni sono stati inviati nello Stato membro di destinazione (causa C-409/04, Teleos e a.), ma in assenza di disposizioni specifiche in merito alla documentazione necessaria a tale scopo è inevitabile che si creino divergenze interpretative tra gli operatori e gli Uffici che, in considerazione del vasto contenzioso in materia, non possono certamente ritenersi risolte dalle indicazioni di prassi rese in questi anni (da ultimo, si veda la risoluzione n. 71/E/2014).
Tenuto conto che il problema dell’onere della prova trascende i confini nazionali, discendendo dall’assenza di una regolamentazione ad hoc in ambito intraunionale, l’intervento della Commissione europea è sicuramente apprezzabile perché garantirà, una volta per tutte, la certezza del diritto.
La soluzione individuata dalla proposta di modifica del regolamento UE n. 282/2011 consiste nell’introdurre una presunzione contestabile in due casi specifici che riguardano lo status di “soggetto passivo certificato”.
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Nel primo caso, in cui i beni sono stati spediti/trasportati dal fornitore, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto, e il fornitore ha lo status di soggetto passivo certificato, si presume che i beni siano stati trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo qualora il fornitore sia in possesso di due documenti non contraddittori, fra gli otto individuati, che attestano il trasporto. Le Autorità fiscali possono contestare tale presunzione se in possesso di prove sufficienti per dimostrare che i beni non sono stati trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo, con ciò verificandosi l’inversione dell’onere della prova.
Nel secondo caso, in cui il cessionario è un soggetto passivo certificato e i beni sono stati trasportati/spediti dal cessionario o da terzi che agiscono per suo conto, si presume che i beni siano trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo qualora il fornitore sia in possesso di:
- una dichiarazione scritta dell’acquirente che certifichi che i beni sono stati trasportati da lui o per suo conto e che riporti il nome dello Stato membro di arrivo dei beni (senza che sia tuttavia necessario indicare l’esatta destinazione per ragioni di riservatezza commerciale) e
- due documenti non contraddittori, fra gli otto individuati, che attestano il trasporto.
La dichiarazione di cui al primo punto, appositamente protocollata dal fornitore, deve essere presentata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, in modo da non superare il termine entro il quale il fornitore è obbligato ad emettere la fattura di vendita (quindicesimo giorno del mese successivo alla cessione).
Anche in tal caso, le Autorità fiscali possono contestare la presunzione se in possesso di prove sufficienti per dimostrare che i beni non sono stati trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo.
Per le situazioni non coperte da tali presunzioni - ad esempio perché gli operatori interessati non possiedono lo status di soggetto passivo certificato - continueranno ad applicarsi le norme vigenti, secondo le interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia.
    Elementi di prova non contraddittori dell’avvenuto trasporto/spedizione
Documenti firmati dall'acquirente o da una persona autorizzata ad agire per suo conto, che certificano l'avvenuta ricezione dei beni nello Stato membro di destinazione
 Documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere, una polizza assicurativa relativa al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto o della spedizione dei beni
 Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che
 
 
confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
Ricevuta rilasciata nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro
Certificato rilasciato nello Stato membro di destinazione da un organo professionale di tale Stato membro, ad esempio da una camera di commercio o dell'industria, che conferma la destinazione dei beni
Contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente o un ordine di acquisto in cui figura la destinazione dei beni
Corrispondenza tra le parti coinvolte nell'operazione in cui figura la destinazione dei beni
Dichiarazione IVA dell'acquirente che denuncia l'acquisto intracomunitario dei beni



Marco Peirolo - Dottore commercialista in Torino