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Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha fornito ulteriori istruzioni in merito al nuovo obbligo, in vigore dal 3.11.2014, di aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui l'intestatario conceda in comodato l'utilizzo del proprio veicolo ad un terzo, per un periodo superiore a 30 giorni.

E' da escludere la sussistenza di un comodato ogniqualvolta la disponibilità del veicolo costituisca, a qualunque titolo, un corrispettivo (ad esempio per una prestazione di lavoro subordinato o altra prestazione d'opera). Inoltre, nel comodato di veicoli aziendali deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore.
Pertanto, sono da escludere dal nuovo adempimento: l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe benefit; l'utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali; l'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale.

Il Ministero dell'Interno, con circolare del 31.10.2014, prot. 300/A/7812/14/106/16, ha chiarito che per quanto riguarda il comodato in ambito familiare, l'obbligo di annotazione resta escluso nel caso di concessione ad un familiare convivente e, in ogni altro caso, è comunque subordinato al fatto che il veicolo sia in uso personale e non promiscuo per un periodo continuativo superiore a 30 giorni.