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Capitale : Manama
Superficie (km²) : 712
Popolazione : 1,3 milioni (2011) ; 1,6 milioni (2025)
PIL : 26,1 miliardi $
PIL/pro-capite: 23.132,3 $
Settori economici: Produzione di petrolio; servizi finanziari ; telecomunicazioni ; trasporti
Religione : Musulmana
Lingua ufficiale: arabo
Fuso orario: +2h rispetto all'Italia; +1h quando in Italia vige l'ora legale.

 

Il Bahrain fa parte del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG) che comprende anche l'Arabia Saudita, gli Emirati arabi uniti, il Kuwait, Oman e il Qatar. Inoltre il paese fa parte del GAFTA (Grande zona araba di libero scambio) che comprende 17 paesi: Algeria, Bahrain, Egitto, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Oman, Palestina, Qatar, Arabia saudita, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati arabi uniti e Yemen.

Dal 1° gennaio 1995 il Bahrain è membro del WTO.

Il Consiglio di cooperazione del Golfo negozia un Accordo di Libero scambio con L’Unione europea.
Lo stato dei negoziati/accordi UE- paesi del CCG è consultabile sul sito della Commissione europea –DG trade.
L'evoluzione delle relazioni politiche tra l’UE e il Bahrain è consultabile sul sito Action extérieure de l’UE.
La politica di importazione comporta alcune restrizioni sotto forma di prodotti proibiti o controllati (vedi « Customs procedures » sul sito delle dogane del Bahrain).
Dal 1° dicembre 2013 le merci pericolose che transitano nel porto di Bahrain (Khalifa Bin Salman Port) devono essere accompagnate da una scheda di sicurezza (material safety datasheet) e da uina dichiarazione di merce pericolosa.
I requisiti di etichettatura variano a seconda del prodotto. Fare riferimento alle informazioni contenute sul sito di accesso del Mercato, nel "Procedura e formalità" partito, tuttavia, essere completata.
In generale, l'etichettatura è in arabo, è frequente una seconda lingua facoltativa in inglese.
Oltre ai documenti e certificati standard, il Bahrain può richiedere documentazione specifica per alcuni prodotti.
Per maggiori informazioni è possibile consultare:

 

 

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU o suo equivalente), usualmente richiesta per tutte le spedizioni (salvo all'interno dell'Unione europea), le spedizioni destinate al Bahrain devono essere accompagnate dai documenti di seguito citati. 
A partire dal 1° gennaio 2007, sono state apportate delle modifiche operative alla compilazione del DAU. Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
 
a) Fattura commerciale
Può essere redatta preferibilmente in inglese o in arabo, almeno in 4 esemplari. La fattura deve includere il valore della merce. Per la designazione delle merci, si suggerisce di utilizzare la nomenclatura del Sistema Armonizzato.
Successivamente la fattura deve essere vidimata dalla Camera di commercio di competenza, e dalla rappresentanza consolare del paese in Italia.
 
b) Certificato di origine
Le spedizioni destinate al Bahrain devono essere accompagnate da un certificato di origine che dovrà essere redatto sul formulario comunitario che successivamente dovrà essere vidimato dalla Camera di commercio di competenza (rif. circ. Min. Industria n. 3490/c del 13 luglio 2000) e dal Consolato.
In mancanza di una rappresentanza consolare in Italia, il visto (se non espressamente richiesto nella lettera di credito, potrà essere richiesto presso la rappresentanza consolare in Italia di uno tra i paesi appartenenti alla Lega araba).

 

Soppressione dell’obbligo di inserire il nome del paese nel certificato di origine. E’ sufficiente la sola menzione "Unione europea".
Le regole relative all'emissione ed utilizzazione dei certificati di origine, sono illustrate nell'allegato XI.
 
c) attestazione di trasporto
Non è più richiesta dalle autorità del Bahrain.
 
d) Certificato fitosanitario (1)
Richiesto per la frutta, i legumi, le sementi e altri vegetali.
 
e) Certificato sanitario (2)
Necessario per le carni e prodotti di origine animale (latte, uova, preparati a base di carne, etc..) è rilasciato dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza. 
  
f) Certificato di macellazione (3)
Per le carni, secondo il rito islamico
 
g) Certificato di libera vendita dei cosmetici (4)
Su richiesta delle aziende che intendono esportare al di fuori dell’Unione europea prodotti cosmetici, Il Ministero della Salute rilascia un documento cd  “Certificato di libera vendita” , nel quale si dichiara che, considerando sia le dichiarazioni rese dalla Società, sia le procedure dell’Autorità competente i prodotti, in tali circostanze, possono essere venduti liberamente in Italia. 
 
 
Da sapere: Il Bahrain ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961 (5)

 

TRASPORTO, IMBALLAGGIO
 
 
a) Documenti di trasporto
I principali documenti di trasporto sono: la polizza di carico, la lettera di vettura aerea Air Waybill (AWB), la lettera di vettura internazionale CMR (Convention des Merchandises par Route).
 
b) Lista dei colli
Questa lista riassume tutte le merci esportate e ne precisa il volume, il numero dei colli, le casse, i contenitori e la quantità esatta delle merci.
 
c) Assicurazione trasporto
Non v'è alcun obbligo di assicurazione locali, in Bahrain per il trasporto internazionale di merci.
 
d) Trattamento degli imballaggi in legno 
Sebbene al momento non vi sia alcun obbligo in proposito, prima dell’invio si suggerisce di informarsi presso il Ministero per l’agricoltura, infatti i paesi che fanno parte della convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (CIPV) possono applicare al momento dell’importazione, le norme fitosanitarie previste dalla normativa NIMP n.15.
Per ulteriori informazioni consultare il sito https://www.ippc.int/en/countries/bahrain/
 
 
Da sapere: Lo stato del Bahrein non ha rappresentanze in Italia, quindi si appoggia al consolato del Kuwait per la vidimazione dei documenti necessari all'esportazione

 

CONTROLLO DELLE MERCI
Non richiesto
 
 
PASSAPORTO E VISTI
 
 
Passaporto: necessario, con  validità residua di almeno 6 mesi dal momento dell'arrivo nel Paese.
 
Visto turistico: Il visto turistico a entrata singola, valido per 2 settimane di permanenza, è ottenibile all'aeroporto di arrivo dietro pagamento di una tassa di BHD 5 (circa  12,5 Euro). Il visto turistico a ingressi multipli, con validità di un mese, è anch’esso ottenibile all’arrivo in aeroporto, previo pagamento di una tassa di BD 25 (circa 62,5 Euro). Entrambe la tipologie di visto sono ottenibili anche on line (“eVisa”) - accedendo al sito dedicato ai visti del Ministero dell’Interno bahreinita www.evisa.gov.bh - e sono rinnovabili previo pagamento di una soprattassa. Si rinvia al citato sito web per l’illustrazione delle regole e delle condizioni che sovrintendono al rilascio dei visti in Bahrein. Per avere informazioni sui visti per il Regno del Bahrain si può inoltre contattare l’Ambasciata del Bahrein a Parigi, competente anche per l’Italia: http://www.mofa.gov.bh/Default.aspx?tabid=939&language=en-US.
 
Si segnala che i controlli alle frontiere di ingresso sono stati resi più stringenti. Il visto continua ad essere rilasciato all’arrivo in aeroporto ma i controlli sono attualmente più approfonditi, e vi sono stati casi di negazione del visto di ingresso a cittadini italiani e dell’Unione Europea per non meglio precisati “motivi di sicurezza”.
 
Ambasciata d’Italia a Manama: www.ambmanama.esteri.it
ICE Qatar: www.ice.gov.it/paesi/asia/qatar/ufficio.htm (L'Ufficio fornisce servizi di assistenza e informazione anche per il Bahrain)
Ministry of Commerce & Industry: www.moic.gov.bh
Ministry of Finance: www.mofne.gov.bh
Bahrain Customs Affairs: www.bahraincustoms.gov.bh
Central Bank of Bahrain: www.cbb.gov.bh
Bahrain Economic Development Board: www.bahrainedb.com
Bahrain Chamber of Commerce & Industry www.bcci.bh
Bahrain Association of Banks: www.banksbahrain.org
Bahrain Bourse: www.bahrainbourse.com.bh

 

In Italia non è presente l’ambasciata del Bahrain e non vi sono sedi consolari. I cittadini italiani possono rivolgersi alle ambasciate del Bahrain a Londra e a Parigi. In ogni caso i cittadini italiani possono ottenere un visto di 2 settimane (ed estendibile per altre 2 settimane) al loro arrivo in Bahrain o tramite il sito internet dedicato ai visti del ministero degli Interni (www.evisa.gov.bh).

  

(1) I Certificati fitosanitari di esportazione, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.
L'organo competente è il Servizio Fitosanitario Nazionale, costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero Agricoltura e dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) presso le Regioni.
Il Servizio Fitosanitario Centrale ha compiti di coordinamento, mentre ad operare sul territorio sono i SFR.
Il personale abilitato all'attuazione della normativa fitosanitaria possiede la qualifica di 'Ispettore Fitosanitario' ed è munito di apposita tessera di riconoscimento.

 

(2) I certificati sanitari per i prodotti animali vari (ittici, molluschi ecc.) e derivati animali come latticini formaggi ecc. I certificati vengono rilasciati dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Ministero della salute.
 
 
(3) La certificazione halal, che non sostituisce il previsto certificato sanitario, accompagna le carni che dall'Italia vanno all'estero. Halal è un termine arabo che vuol dire “lecito”, cioè fatto a regola, secondo i dettami della shari’a, la legge coranica.
Halal Italy Authority - è l'Organo ufficiale di Certificazione di Qualità Halal in Italia, riconosciuto da MUI (Majelis Ulama Indonesia), in rappresentanza dell'Autorità Internazionale di Certificazione Islamica (Halal International Authority - HIA) riconosciuta dalle Organizzazioni Governative, Organizzazioni non Governative, Associazioni dei Consumatori Halal e dalle Autorità e Rappresentanze Religiose dell'Islam nel mondo.
La certificazione halal può essere rilasciata anche da Halal Italia. Il 30 giugno 2010 il Ministero della salute, con il Ministero degli affari esteri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha, infatti, sottoscritto la Convenzione interministeriale a sostegno dell'iniziativa Halal Italia, con l'obiettivo di promuovere la certificazione volontaria di qualità per le aziende italiane, che attesta la conformità alle prescrizioni religiose islamiche per i prodotti agro-alimentari, cosmetici e farmaceutici sotto il controllo del Comitato etico di certificazione halal della COREIS Italiana (Comunità Religiosa Islamica).

 

 
(4) Per maggiori informazioni sul rilascio Certificati di Libera Vendita (CLV) per esportazione di prodotti Cosmetici in Paesi al di fuori dell'Unione europea (extra UE), consultare il sito del Ministero della Salute.
 
 
(5) L’apostille è una certificazione internazionale che convalida l’autenticità e validità della firma del pubblico ufficiale che ratifica un atto o certificato.
L’apostille è stata introdotta dalla Convenzione dell’Aia che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, sottoscritta durante la Conferenza dell’Aia sul diritto internazionale del 5 Ottobre 1961. Il trattato definisce le modalità attraverso le quali i documenti pubblici vengano certificati affinché possano essere ritenuti validi dai vari stati firmatari.
La Convenzione prevede espressamente alcune tipologie di documenti sui quali è possibile apporre l’apostille: documenti rilasciati da autorità statale o da un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato, documenti amministrativi, atti notarili, dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, autenticazioni di firma apposte su un atto privato.
E’ bene specificare che, come chiarisce la stessa Convenzione dell’Aia, l’apostille certifica la firma, la qualità legale del firmatario e del sigillo o timbro riportati; l’apostille non certifica il contenuto del documento sul quale è posta.