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Capitale: Bujumbur
Città principali:
Superficie (km²): 27.834
Popolazione: 8,6 milioni (2011); 10,8 milioni (2025)
PIL: 2,4 miliardi $
PIL/pro-capite: 279,2 $
Settori economici: materie prime
Religione: Cristiana 67%, religioni tradizionali 23%, Musulmani 10%
Lingue ufficiali: francese, kirundi
Moneta: franco del Burundi, BIF
Fuso orario: 3 ore avanti rispetto all'orario del Meridiano di Greenwich; 2 ore avanti rispetto all'Italia

 

Il Burundi appartiene alla Comunità dell'Africa orientale (East African Community - EAC).
Questa organizzazione intergovernativa ha stabilito tra i cinque membri (Burundi, Kenya, Uganda, Ruanda, Tanzania) un'unione doganale e un mercato comune. A questo proposito i leader della Comunità dell’Africa orientale, il 2 dicembre 2013, hanno sottoscritto un protocollo che getta le basi di un’unione monetaria dei rispettivi paesi.
Il Burundi aderisce al Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA). Quest’ultima organizzazione riunisce in un unico blocco commerciale i 21 Paesi membri del PTA e gli 11 Paesi aderenti alla Southern Africa Development Community (SADC).
Il Burundi è membro del WTO dal 13 luglio 1995.
Allo stesso tempo fa parte dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico).che sono legati all’Unione Europea da un accordo di partenariato ACP/CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ed entrato in vigore nel 2003, che prevede la realizzazione di accordi di partenariato economico (APE) che l'Unione europea negozia con sette regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Solo la regione dei Caraibi ha firmato un accordo completo.
Il gruppo di paesi appartenenti a EAC hanno sottoscritto un accordo con l’UE il 16 ottobre 2014.
L’accordo consultabile sul sito internet Commissione europea–DG Trade liberalizza le esportazioni verso questa zona per un periodo di 25 anni; i prodotti dei paesi di questa zona possono entrare liberamente in Europa.

 

Grado di apertura del mercato
I paesi EAC hanno creato una Unione doganale e applicano una tariffa esterna comune. Gli scambi intra-comunitari sono esenti da dazi doganali. Le barriere non tariffarie rimangono i principali ostacoli allo sviluppo delle attività commerciali e economiche in questa zona (mancanza di armonizzazione delle norme tecniche, requisiti sanitari e fitosanitari, procedure doganali, ecc.).
In termini di automazione doganale EAC, quattro dei cinque paesi operano secondo il sistema ASYCUDA, mentre il Kenya utilizza il sistema SIMBA. È stata avviata un'iniziativa per mettere in atto un sistema doganale completamente integrato e interconnesso per tutta la regione.
Per quanto riguarda la gestione dei rischi, tutti i paesi utilizzano un codice colore in base all'importanza del rischio potenziale: verde (buono, la dichiarazione viene automaticamente liquidata senza controllo), giallo (controllo documentario) e rosso (ispezione delle merci).
Vigono divieti e restrizioni nella regione EAC, ma i singoli paesi membri possono mantenere i propri divieti.
Se un paese impone controlli di conformità, questi non sono riconosciuti dagli altri paesi della Comunità dell'Africa orientale.

 

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
 
Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU o suo equivalente) usualmente richiesta per le spedizioni, (salvo all'interno dell'Unione europea) le spedizioni a destinazione del Burundi devono essere accompagnate dai documenti di seguito citati.

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/
 
a) Fattura commerciale
Redatta in francese e almeno in tre copie, deve riportare i riferimenti soliti. In funzione dell'Incoterm utilizzato, si suggerisce dettagliare il valore delle merci per facilitare il controllo preimbarco.

 

b) Documento EUR.1
Benché i paesi della Comunità dell'Africa orientale, di cui fanno parte il Burundi, non consentono ancora un regime doganale preferenziale per i prodotti originari dall’Unione europea, i servizi doganali possono richiede un documento EUR.1 al momento dell'importazione delle merci. E' anche possibile che sia richiesto “quando i prodotti europei sono incorporati nelle fabbricazione di un prodotto locale e riesportati verso l'UE”.
Le spedizioni di valore inferiore a 6.000 Euro o effettuate da un esportatore accreditato, possono dar luogo alla realizzazione di una dichiarazione ed in particolare “quando questi sono incorporati nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportati verso l'UE”. Questa dovrà essere stabilita su una fattura, un buono di consegna o altro documento commerciale che descriva i prodotti in modo sufficientemente dettagliato per essere identificati.

 

La dichiarazione è la seguente:
“L'esportatore dei prodotti coperti dal seguente documento (autorizzazione doganale n°...) dichiara che, salvo indicazione del contrario, questi prodotti hanno origine preferenziale.(origine dei prodotti), Luogo e data, firma dell'esportatore e indicazione per esteso del firmatario”.
Le regole relative all'emissione e impiego di questi documenti sono illustrate nell'Allegato X.

 

c) Certificato di origine
Per i prodotti di origine comunitaria che non possono beneficiare di un documento EUR.1 e per i prodotti non comunitari, viene richiesto un certificato di origine, che dovrà essere redatto sul formulario comunitario.
Le regole relative all'emissione e impiego dei certificati di origine sono illustrate nell'Allegato XI.

 

d) Certificato fitosanitario (1)
Per la frutta, i legumi le sementi e altri vegetali. 

 

e) Certificato sanitario (2)
Necessario per le carni e sottoprodotti di origine animale (latte, uova, preparazione di carni, ecc.) Si suggerisce di contattare il proprio importatore.

 

f) Certificato o attestato per la libera vendita dei cosmetici (3)
Il documento attesta che il prodotto è conforme al Reg. CE 1223/2009 relativo ai prodotti cosmetici e che è in libera vendita in Italia così come in tutti i paesi UE.
 
 
Da sapere: Il Burundi ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961.(4)

 

 
TRASPORTO E IMBALLAGGIO

 

a) Documento di trasporto
I principali documenti di trasporto sono: la polizza di carico, la lettera di vettura aerea Air Waybill (AWB), la lettera di vettura internazionale CMR (Convention des Merchandises par Route).
 
 
b) Lista dei colli
Questa lista riassume tutte le merci esportate e ne precisa il volume, il numero dei colli, le casse, i contenitori e la quantità esatta delle merci.
 
 
c) Assicurazione trasporto
La regolamentazione del Paese prescrive l’obbligo di assicurazione per il trasporto internazionale di merci.
 
 
d) Distinta di carico elettronica
Non richiesto
 
 
e) Trattamento degli imballaggi in legno
Sebbene non ci siano specifiche richieste in merito, è raccomandato l'impiego di imballaggi sani.
Per ulteriori informazioni e per i paesi che hanno adottato la normativa NIMP-15 FAO è possibile consultare il documento sul seguente sito Internet: https://www.ippc.int/en/countries/burundi/

 

SPEDIZIONE TEMPORANEA
 
 
Carnet ATA
Il Paese NON aderisce alla convenzione ATA. Le esportazioni temporanee vengono fatte secondo le comuni procedure legali attraverso agente. Si suggerisce comunque di informarsi presso la propria Camera di Commercio, o consultare le pagina web di questo sito.

 

CONTROLLO DELLE MERCI

 

Dal 15 marzo 2014, l’ispezione preimbarco è stata sostituita da un controllo di conformità dei prodotti prima della spedizione. Nell’ambito del controllo, è richiesto un certificato attestante che prodotti alimentari, prodotti chimici, farmaceutici, ecc. sono conformi agli standard del Burundi.
Alcune merci sono esentate da questo tipo di controllo: effetti personali e domestici- pietre e metalli preziosi – opere d’arte – esplosivi e articoli pirotecnici – munizioni armi e strumenti da guerra - animali vivi - giornali e riviste - pacchi e campioni commerciali - Donazioni - spedizioni inferiori a mille dollari.
Il controllo viene effettuato da una società accreditata (SGS Monitoring) presso le autorità locali.

 

PASSAPORTO E VISTI

 

Passaporto: necessario. Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.
 
 
Visto d'ingresso: obbligatorio, da richiedere presso le Rappresentanze Diplomatico/Consolari del Burundi in Italia. Per motivi di sicurezza, le suddette Rappresentanze avrebbero cominciato a subordinare l’emissione del visto d’ingresso alla presentazione di una lettera di invito.
 

 

(1) I Certificati fitosanitari di esportazione, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.
L'organo competente è il Servizio Fitosanitario Nazionale, costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero Agricoltura e dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) presso le Regioni.
Il Servizio Fitosanitario Centrale ha compiti di coordinamento, mentre ad operare sul territorio sono i SFR.
Il personale abilitato all'attuazione della normativa fitosanitaria possiede la qualifica di 'Ispettore Fitosanitario' ed è munito di apposita tessera di riconoscimento.

 

(2) I certificati sanitari per i prodotti animali vari (ittici, molluschi ecc.) e derivati animali come latticini formaggi ecc. I certificati vengono rilasciati dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Ministero della salute.
 
 
(3) Per i prodotti cosmetici può essere richiesto sia il certificato di libera vendita, sia l'attestato di libera vendita.
Per il Rilascio Certificati di Libera Vendita (CLV) per esportazione di prodotti Cosmetici in Paesi al di fuori dell'Unione europea (extra UE), vedi sito del Ministero della salute.

 

(4) L’apostille è una certificazione internazionale che convalida l’autenticità e validità della firma del pubblico ufficiale che ratifica un atto o certificato.
L’apostille è stata introdotta dalla Convenzione dell’Aia che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, sottoscritta durante la Conferenza dell’Aia sul diritto internazionale del 5 Ottobre 1961. Il trattato definisce le modalità attraverso le quali i documenti pubblici vengano certificati affinché possano essere ritenuti validi dai vari stati firmatari.
La Convenzione prevede espressamente alcune tipologie di documenti sui quali è possibile apporre l’apostille: documenti rilasciati da autorità statale o da un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato, documenti amministrativi, atti notarili, dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, autenticazioni di firma apposte su un atto privato.
E’ bene specificare che, come chiarisce la stessa Convenzione dell’Aia, l’apostille certifica la firma, la qualità legale del firmatario e del sigillo o timbro riportati; l’apostille non certifica il contenuto del documento sul quale è posta.