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Codice Paese: (373), MU (1)
Capitale: Port-Louis
Città principali: Plaisance, Rodrigues 
Superficie (km²): 1.865
Popolazione: 1,3 milioni (2011);
PIL: 11,9 miliardi di $
PIL/pro-capite: 16.100 $
Settori economici: agricoltura (4,5%); industria (22%); servizi (73,4%)
Religioni: maggioranza indù, con forti minoranze cristiana (soprattutto cattolica) e musulmana
Lingue ufficiali: inglese, francese, creolo, indiano, cinese
Moneta: rupia di Mauritius, MUR
Fuso orario: 4 ore avanti rispetto all'orario del Meridiano di Greenwich; 3 ore avanti rispetto all'Italia; 2 ore avanti quando in Italia vige l'ora legale.
 
 
Mauritius appartiene alla Comunità di sviluppo dell'Africa Australe (SADC) e al Mercato Comune dell'Africa orientale e australe (COMESA). Fa inoltre parte: dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) che sono legati all'Unione europea da un accordo di partenariato firmato, a Cotonou, il 23 giugno 2000 ed entrato in vigore nel 2003; dell’African Union (AU); dell’Indian Ocean Commission(IOC) e dell’Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation (IOR-ARC).
 
Il Mercato comune per l'Africa orientale e meridionale (COMESA) porta facilitazioni nei rapporti commerciali tra Mauritius e i seguenti paesi membri: Burundi, Comore, Repubblica Democratica del Congo, Gibuti, Egitto, Eritrea, Etiopia, Kenya, Libia, Madagascar, Malawi, Ruanda, Seychelles, Sudan, Swaziland, Uganda, Zambia e Zimbabwe.
Un accordo di partenariato economico interinale (EPA) è stato siglato nel 2009 tra l'Unione europea (UE) e i paesi membri dell’Eastern and Southern Africa (ESA): Comore, Madagascar, Mauritius, Seychelles, Zambia e Zimbabwe. L'accordo è applicato a titolo provvisorio dalle parti firmatarie (vale a dire Madagascar, Mauritius, Seychelles e Zimbabwe) dal 14 maggio 2012; le firme di Comore e Zambia sono ancora in sospeso.
L'EPA multilaterale mira a sostituire il regime commerciale dell'accordo di Cotonou, che non era compatibile con le norme del WTO poiché prevedeva un trattamento preferenziale solo per le merci originarie dei paesi dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), scaduto il 31 dicembre 2007.
Nello sviluppo dell’accordo, le tariffe all'importazione di merci di origine comunitaria esportate verso gli Stati membri dell'ESA saranno progressivamente abbassate. Per le Mauritius, un trattamento preferenziale di un gran numero di merci è già applicabile.
Per certificare lo stato di origine preferenziale delle merci nell'ambito della EPA, è necessario un certificato di circolazione EUR.1, una dichiarazione del fornitore o una dichiarazione su fattura.
 
Mauritius è membro del WTO dal 1995.
 
Divieti di importazione sono stabiliti dall’Import Division of the Ministry of Industry, Commerce and Consumer Protection mauriziana. Di solito, i beni interessati da tali divieti sono quelli ritenuti pericolosi per la salute umana o ambientale o contrati ai valori morali. Il seguente elenco comprende beni di cui è vietata l'importazione in Mauritius:
  • denaro contraffatto;
  • prodotti che violano i diritti di marchio;
  • pistole giocattolo e rispettive munizioni, ad esempio alcuni proiettili e tappi esplosivi;
  • fucili da pesca subacquea;
  • alcuni petardi;
  • partite di fosforo bianco
  • alcune stufe a cherosene e loro parti;
  • alcuni scaldacqua elettrici;
  • bottiglie con valvola a sfera;
  • penne laser di 1 milliwatt o più;
  • batterie contenenti mercurio;
  • autoveicoli con guida a sinistra;
  • pneumatici per autoveicoli, rimodellati, riscolpiti o riparati;
  • alcuni ricambi e accessori per autoveicoli di seconda mano, ad esempio ugelli degli iniettori, supporti motore e ammortizzatori;
  • paraurti;
  • caschi da moto giocattolo;
  • giocattoli potenzialmente pericolosi, ad esempio palle ad acqua yo-yo;
  • spazzolini a base di cloruro di polivinile (PVC);
  • aerosol contenenti benzene;
  • bombolette spray contenenti clorofluorocarburi (CFC) per scopi diversi da quelli farmaceutici;
  • apparecchiature di refrigerazione o di raffreddamento contenenti CFC, ad esempio frigoriferi e condizionatori d'aria;
  • elettrodomestici e apparecchiature contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC);
  • taluni prodotti e sostanze chimiche, ad esempio crocidolite, difenil polibromurati, difenil policlorurati, policlorotrifenili, particolari trifosfati;
  • dolci contenenti taluni additivi alimentari, ad es konjac (E425);
  • gomma da masticare o caramelle che ricordano le sigarette;
  • carta da sigarette e rullatrici per scopi non industriali;
  • cosmetici contenenti fitonadione;
  • avorio e carapaci di tartaruga;
  • amianto;
  • rifiuti pericolosi;
  • sale grezzo
  • tè nero;
  • pesce tossico in conformità con le Fisheries and Marine Resources (Toxic Fish) Regulations 2004;
  • piccoli ami da pesca, cioè con uno scarto di meno di 5 millimetri.
 
Inoltre, divieti di importazione temporanea possono essere pronunciati al fine di proteggere il paese da eventuali malattie presenti sulle merci provenienti da talune regioni geografiche.
 
DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
 
 
Oltre alla dichiarazione in dogana, tradizionalmente richiesta per tutte le spedizioni (salvo all'interno dell'Unione europea), le spedizioni con destinazione Mauritius devono essere accompagnate dai documenti di seguito riportati.
 
a) Fattura commerciale
E’ il documento che descrive il dettaglio del bene in transazione, ed è necessario per lo sdoganamento della merce. Non vi è uno specifico formato per la predisposizione della fattura commerciale, deve essere scritta in inglese e presentata elettronicamente in forma di copia scannerizzata tramite il sistema TradeNet. I documenti originali devono essere presentati alle autorità doganali solo se richiesti.
 
Come prova dell'origine preferenziale, una dichiarazione può essere espressa dall'esportatore sulla fattura commerciale. In alternativa, la dichiarazione può essere fatta anche su qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Queste dichiarazioni possono essere presentate al posto del certificato di circolazione EUR.1.
Se il prezzo franco fabbrica della spedizione non supera i 6.000 euro, la dichiarazione su fattura può essere fatta da qualsiasi esportatore. Per le spedizioni con valore superiore a 6.000 euro, solo gli esportatori che sono stati autorizzati dalle autorità doganali possono preparare la dichiarazione.
 
Come qualsiasi prova dell'origine preferenziale, la dichiarazione su fattura è valida per dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese importatore.
 
b) Certificato di origine
Necessario per lo sdoganamento di alcuni beni, ad esempio pesce e prodotti ittici. Inoltre, il documento può essere necessario per altri beni, se espressamente richiesto dall'importatore o dalle autorità doganali o per altre ragioni.
 
Il certificato viene rilasciato dalla Camera di commercio e deve essere presentato elettronicamente in forma di copia scannerizzata tramite il sistema TradeNet. I documenti originali devono essere presentati alle autorità doganali solo se richiesti.
 
Le regole relative all’emissione e impiego dei certificati di origine sono precisate nell’Allegato XI.
 
c) Certificato di circolazione EUR.1 (Allegato X)
E’ un certificato utilizzato per attestare l’origine preferenziale negli scambi con paesi legati all’Unione Europea da accordi tariffari. L’EUR.1 viene rilasciato dalla Dogana del Paese dell’esportatore su domanda scritta inoltrata dallo stesso. La richiesta del rilascio dell’EUR.1 presuppone che le merci dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale. L’ufficio doganale può richiedere della documentazione giustificativa dell’origine o procedere a controlli presso l’azienda anche successivamente, a volte sulla base di una specifica richiesta di una Dogana estera. Ha la validità di 10 mesi. In alternativa, l'origine preferenziale delle merci può essere dichiarato sulla fattura commerciale o qualsiasi altro documento commerciale. Se il prezzo franco fabbrica della spedizione non supera i 6.000 euro, la dichiarazione su fattura può essere fatta da qualsiasi esportatore. Per le spedizioni con valore superiore a 6.000 euro, solo gli esportatori che sono stati autorizzati dalle autorità doganali possono preparare la dichiarazione.
 
d) Certificato fitosanitario (2)
Documento attestante che i vegetali e i prodotti vegetali che devono essere importati sono stati ispezionati secondo procedure appropriate, sono esenti da organismi nocivi da quarantena e praticamente indenni da altri organismi pericolosi e sono considerati conformi alle norme fitosanitarie vigenti del paese importatore .
 
Rilasciato dalle appropriate autorità fitosanitarie del paese di origine. Le autorità fitosanitarie mauriziane accettano i certificati rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
 
Poiché i requisiti formali della certificazione sono standardizzati a livello globale, il certificato è conforme agli standard dell’accordo IPPC (International Plant Protection Convention).
Il certificato fitosanitario può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in inglese può, tuttavia, essere necessaria. Da presentare in originale; il documento deve essere rilasciato non più di 14 giorni prima della spedizione della merce in questione.
 
e) Certificato di analisi
Attesta che test microbiologici e fisico/chimici su prodotti alimentari sono state effettuati da un laboratorio competente del paese di origine.
Le autorità mauriziane accettano i certificati rilasciati da un laboratorio adeguato e debitamente accreditato del paese d'origine, se tutte le informazioni richieste sono fornite.
 
Il certificato deve essere redatto in inglese e presentato in originale.
 
Nessuna forma specifica richiesta.
 
f) Certificato sanitario (3)
Attesta che i prodotti di origine animale che devono essere importati non sono infetti e non possono trasmettere alcuna malattia infettiva.
Rilasciato dalle appropriate autorità del paese di origine. Le autorità mauriziane accettano i certificati rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
Può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in inglese può, tuttavia, essere richiesta.
 
Deve essere presentato in originale.
 
g) Certificato di libera vendita
Documento che conferma che le merci da importare sono liberamente venduto nel paese di origine.
Può essere richiesto per lo sdoganamento e l'accesso al mercato. Il certificato viene rilasciato dalla Camera di commercio e può essere preparato in qualsiasi lingua, anche se è raccomandata una traduzione in inglese.
 
h) Certificazione di conformità alle Norme di Buona Fabbricazione
Attesta che un sito produttivo di alcuni prodotti legati alla salute e i suoi metodi di produzione sono conformi ai requisiti di Good Manufacturing Practice (GMP).
Rilasciato dalle appropriate autorità del paese di origine. Le autorità mauriziane accettano i certificati rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
 
Può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in inglese è, tuttavia, raccomandata.
 
i) Certificato di prodotto farmaceutico
Documento attestante che i prodotti farmaceutici da registrare sono conformi agli standard riconosciuti a livello internazionale stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Nessuna forma specifica richiesta, il certificato deve essere redatto in lingua inglese.
 
Le autorità mauriziane accettano i certificati rilasciati da un laboratorio competente del paese di origine, se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
 
Deve essere presentato in originale.
 
TRASPORTO E IMBALLAGGIO
 
a) Documenti di trasporto
 
b) Lista dei colli
 
c) Assicurazione trasporto
 
d) Trattamento degli imballaggi in legno
Paglia e fieno sono materiali accettati per l'imballaggio delle merci.
È importante che i beni deperibili siano adeguatamente imballati. Gli esportatori sono comunque invitati a seguire le istruzioni degli importatori in merito alla tipologia di imballaggio.
 
AMMISSIONE TEMPORANEA
 
 
L'esportazione temporanea alle Mauritius è possibile secondo la procedura del carnet ATA che permette l'accesso temporaneo di:
  • campioni commerciali;
  • merci destinate ad essere presentate a fiere, mostre ed altre manifestazioni commerciali;
  • materiale professionale.
 
I carnet ATA non sono accettati per l'ammissione temporanea di gioielli, bigiotteria, pietre preziose e per le operazioni di transito.
 
PASSAPORTO E VISTI
 
a) Passaporto
A partire dal 1° novembre 2012 non è più necessaria la validità residua di almeno 6 mesi al momento dell’ingresso nel Paese. E’ sufficiente che la scadenza sia successiva alla data del ritorno dal viaggio Per eventuali modifiche a tale norma, si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.
 
b) Visto d’ingresso 
Non richiesto per viaggi turistici fino a 90 giorni di permanenza nel Paese. Occorre comunque essere in possesso del biglietto aereo di ritorno.
 
c) Visto d’affari
Non necessario per una permanenza di massimo 90 giorni.
 
 
 
Ambasciata d’Italia competente: www.ambpretoria.esteri.it
Mauritius Revenue Authority (MRA): http://www.mra.mu/ 
The Board of Investment (BOI): http://www.investmauritius.com/ 
Mauritius Chamber of Commerce and Industry: http://www.mcci.org/en/ 
Ministry of Industry Commerce and Consumer Protection: http://industry.govmu.org/ 
Ministry of Labour Industrial Relations Employment and Training: http://labour.govmu.org/ 
Republic of Mauritius Portal: http://www.govmu.org/ 

  

(1) Codificazione ISO-alfa per i paesi e per le monete:
  • una codificazione ISO-alfa su due caratteri per i paesi e territori;
  • una codificazione ISO-alfa su tre caratteri per le monete.
La versione della nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della UE e del commercio tra i suoi Stati membri valida a decorrere dal 1 giugno 2005 è allegata al regolamento (CE) n.750/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005 (GUUE L 156, del 19 maggio 2005, p.12.
 
Le due codificazioni sono utilizzate per la compilazione delle dichiarazione in dogana (DAU) e delle dichiarazioni di scambio di beni.
 
(2) I certificati fitosanitari, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.
 
(3) I certificati sanitari per le carni sono rilasciati dalle ASL di appartenenza - Servizio veterinario.