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Capitale: Kigali
Città principali: Butare, Gisenyi, Kibuye, Nyanza, Ruhengeri
Superficie (km²): 26.340 km2
Popolazione: 10,9 milioni (2011); 15,8 milioni (2025)
PIL: 6,2 miliardi $
PIL/pro-capite: 505,3 $
Religioni: Cattolici romani (56,5%); Protestanti (26%); Avventisti (11,1%)
Lingue ufficiali: kinyarwanda, francese e inglese.
Moneta: Franco ruandese (FRW)
Fuso orario: +1h rispetto all'Italia; stessa ora quando in Italia vige l'ora legale.
 
Il Ruanda appartiene all’Unione Africana e alla Comunità dell'Africa orientale e australe (COMESA) il cui obiettivo è l'accrescimento della cooperazione tra i suoi membri e la creazione di un mercato comune.
 
I leader della Comunità dell’Africa orientale (EAC) hanno sottoscritto un protocollo che getta le basi di un’unione monetaria dei rispettivi paesi COMESA-EAC-SADC. L’accordo firmato il 2 dicembre 2013 dal presidente ugandese Yoweri Museveni e dai capi di Stato di Kenya, Rwanda, Burundi e Tanzania, dovrà tradursi in realtà entro un arco temporale di dieci anni.
 
Il Ruanda è membro del WTO dal 22 maggio 1996.
 
Allo stesso tempo fa parte dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico). L'UE ha pianificato accordi di partenariato economico (APE) da negoziare con sette regioni in Africa, nei Caraibi e nel Pacifico. Il gruppo di paesi EAC ha siglato un accordo con l'UE il 16 ottobre 2014.

Lo stato dei negoziati/conclusioni APE tra l'UE e i paesi dell'EAC è disponibile sul sito della Commissione Europea – DG Commercio.
L'accordo negoziato tra l'EAC e l'UE offrirà ai prodotti europei una progressiva riduzione dei dazi doganali con alcune eccezioni. D'altro canto, i prodotti dei paesi EAC potranno entrare nel mercato europeo senza dazi e senza quote.
 
In attesa dell'applicazione dell'accordo, questi paesi beneficiano del regime speciale "tutto tranne le armi" dell'UE che consente ai loro prodotti di entrare nel mercato europeo senza dazi doganali o contingenti ad eccezione delle armi .

 

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
 
Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU o suo equivalente) usualmente richiesta per le spedizioni, (salvo all'interno dell'Unione europea) le spedizioni a destinazione del Ruanda devono essere accompagnate dai documenti di seguito citati.
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
 
 
a) Fattura commerciale
In tre esemplari, deve essere redatta in lingua inglese.  
 
 
b) Certificato di circolazione EUR.1
Sebbene i paesi della Comunità dell'Africa orientale non dispongano ancora di un regime doganale preferenziale per i prodotti originari dell'Unione europea, i servizi doganali possono richiedere un documento EUR.1 per l'importazione di prodotti europei e in particolare, "quando sono incorporati nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportati nell'UE".
 
Le spedizioni inferiori a 6 000 EUR effettuate da un esportatore autorizzato possono dar luogo a una dichiarazione e, in particolare, "se incorporate nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportate in UE ". Questo deve essere stabilito su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti interessati in modo sufficientemente dettagliato per poterli identificare.
 
La dichiarazione è la seguente:
"L'esportatore dei prodotti oggetto del presente documento (autorizzazione doganale n. ...)*
dichiara che, salvo indicazione contraria, tali prodotti sono di origine preferenziale .........."**
"............................." ***.
[Luogo e data]
".............................".
[Firma dell'esportatore e indicazione, a parole, del nome del firmatario].
*Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero di autorizzazione dell'esportatore deve essere inserito qui. Se la dichiarazione su fattura non è presentata da un esportatore autorizzato, la dicitura tra parentesi viene omessa o lo spazio fornito viene lasciato vuoto.
**L'origine dei prodotti deve essere indicata (...).
***Queste indicazioni sono opzionali se l'informazione appare nel documento stesso. 
 
Le condizioni relative all'emissione e utilizzazione di questi formulari sono precisate nell'Allegato X.
 
 
c) Certificato di origine
Per i prodotti di origine comunitaria che non possono beneficiare del documento EUR.1 e per i prodotti non comunitari, può essere richiesto un certificato di origine che deve essere redatto sul formulario comunitario.
Le regole relative all'emissione e utilizzo dei certificati di origine sono riportate nell'Allegato XI.
 
 
d) Certificato fitosanitario
Per la frutta, i legumi, le sementi ed altri vegetali.
 
 
e) Certificato sanitario
Necessario per le carni ed i sottoprodotti di origine animale (latte, uova, preparati a base di carne ecc).

Da sapere: I documenti rilasciati da un'amministrazione e direttamente collegati ad un'operazione commerciale o doganale (certificato sanitario, ad esempio) devono essere legalizzati in anticipo.

 

TRASPORTO, IMBALLAGGIO ETICHETTATURA

a) Documenti di trasporto

I principali documenti di trasporto sono: la polizza di carico, la lettera di vettura aerea Air Waybill (AWB), la lettera di vettura internazionale CMR (Convention des Merchandises par Route).
 
 
b) Lista dei colli
Questa lista riassume tutte le merci esportate e ne precisa il volume, il numero dei colli, le casse, i contenitori e la quantità esatta delle merci.
 
 
c) Assicurazione trasporto
Esiste un obbligo assicurativo locale, vale a dire l'obbligo di assicurare il trasporto internazionale di merci in Ruanda.
 
 
d) Trattamento degli imballaggi in legno
Sebbene non ci siano specifiche richieste in merito, è raccomandato l'impiego di imballaggi sani.
Per ulteriori informazioni e per i paesi che hanno adottato la normativa NIMP-15 FAO è possibile consultare il sito: https://www.ippc.int/en/countries/
 
 
ISPEZIONE DELLE MERCI
 
Le spedizioni destinate ai paesi della Comunità dell’Africa Orientale devono dare luogo a un controllo di conformità con gli standard locali prima della spedizione, ad eccezione del Ruanda, che ha sospeso questo requisito da gennaio 2016.
 
 
SPEDIZIONE TEMPORANEA
 
Carnet ATA
Il paese NON aderisce alla convenzione ATA.
Le esportazioni temporanee sono effettuate secondo le procedure di common law. Va notato, tuttavia, che ci sono i cosiddetti carnet ATA "tutto il paese" che possono essere accettati dai paesi non aderenti. Per ulteriori informazioni consultare le pagina web di questo sito.
 
 
PASSAPORTO E VISTI
 
Passaporto: necessario. Per le eventuali modifiche a tale norma, si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.

Visto d'ingresso: necessario, sia per turismo che per lavoro. Dal 1° gennaio 2018 il visto di ingresso  per breve periodo – fino a 30 gg – può essere richiesto direttamente all’arrivo all’aeroporto. Per ulteriori informazioni consultare il sito www.migration.gov.rw. E’ possibile ottenere un'estensione del visto oltre i 15 giorni, facendone richiesta subito dopo l'ingresso nel Paese presso il Servizio di Immigrazione. Il visto può essere per il solo Ruanda o, per un costo maggiore, anche per Kenya e Uganda

 

(1) I Certificati fitosanitari di esportazione, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.
L'organo competente è il Servizio Fitosanitario Nazionale, costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero Agricoltura e dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) presso le Regioni.
Il Servizio Fitosanitario Centrale ha compiti di coordinamento, mentre ad operare sul territorio sono i SFR.
Il personale abilitato all'attuazione della normativa fitosanitaria possiede la qualifica di 'Ispettore Fitosanitario' ed è munito di apposita tessera di riconoscimento.
 
(2) I certificati sanitari per i prodotti animali vari (ittici, molluschi ecc.) e derivati animali come latticini formaggi ecc. I certificati vengono rilasciati dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Ministero della salute.