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Codice Paese: (801), PG (1)
Capitale: Port Moresby
Città principali: Abau, Mount Hagen 
Superficie (km²): 452.860 km²
Popolazione: 5.545.000 circa
Pil: 16,1 miliardi di $
Pil pro-capite: 2.900 $ 
Settori economici: agricoltura (27,6% del Pil); industria (39,1%); servizi (33,3%)
Religioni: maggioranza cristiana (90%), anche se sono ancora fortemente radicate le credenze ancestrali a matrice animista.
Lingue ufficiali: Inglese, dialetti locali. La Papua Nuova Guinea è il paese con la più alta diversità di idiomi al mondo, a causa dei limitatissimi mezzi di comunicazione.
Moneta: Kina, PGK
Fuso orario: +9 ore (ottobre-marzo in Italia), +8 (aprile-ottobre, ora legale in Italia)
 
 
La Papua Nuova Guinea ha concluso un accordo bilaterale di libero scambio con l'Australia (PATCRA) ed è uno paesi dei firmatari dell’accordo multilaterale Pacific Island Countries Trade Agreement (PICTA) con le Isole Cook, Fiji, Kiribati, Stati Federati di Micronesia, Nauru, Niue, Samoa, Isole Salomone, Tonga, Tuvalu e Vanuatu. È stato firmato un accordo commerciale preferenziale multilaterale tra la Papua Nuova Guinea e le Fiji, Isole Salomone e Vanuatu (Melanesian Spearhead Group, MSG). La Papua Nuova Guinea è anche membro del South Pacific Regional Trade and Economic Cooperation Agreement (SPARTECA) con Australia, Isole Cook, Fiji, Kiribati, Isole Marshall, Stati Federati di Micronesia, Nauru, Nuova Zelanda, Niue, Samoa, Isole Salomone, Tonga, Tuvalu, Vanuatu.
Inoltre, è in vigore un accordo di partenariato economico (EPA) con l'Unione europea, che, dal momento della sua attuazione nel gennaio 2008, consente l'importazione in franchigia di merci originarie della Papua Nuova Guinea nel territorio doganale dell'Unione. Allo stesso tempo, il mercato della Papua Nuova Guinea è stato aperto progressivamente alle merci importabili degli Stati membri dell'UE. L'origine preferenziale delle merci è documentata mediante certificato di circolazione (EUR.1).
 
La Papua Nuova Guinea è membro del WTO dal 9 giugno 1996 e dell’Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dal 19 novembre 1993.
 

 

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
 
 
Oltre alla dichiarazione in dogana, tradizionalmente richiesta per tutte le spedizioni (salvo all'interno dell'Unione europea),le spedizioni con destinazione Papua Nuova Guinea devono essere accompagnate dai documenti di seguito riportati.
 
a) Fattura commerciale
E’ il documento che descrive il dettaglio del bene in transazione, ed è necessario per lo sdoganamento della merce. Non vi è uno specifico formato per la predisposizione della fattura commerciale, deve essere scritta in inglese e presentata in originale.
Ulteriori copie possono essere richieste dalle autorità e/o dall'importatore.
I dati contenuti nella fattura devono corrispondere ai dati contenuti nel Certificato combinato di valore e di origine e nella fattura pro forma (se richiesta).
 
Come prova dell'origine preferenziale, una dichiarazione può essere espressa dall'esportatore sulla fattura commerciale. In alternativa, la dichiarazione può essere fatta anche su qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Queste dichiarazioni possono essere presentate al posto del certificato di circolazione EUR.1.
Se il prezzo franco fabbrica della spedizione non supera i 6.000 euro, la dichiarazione su fattura può essere fatta da qualsiasi esportatore. Per le spedizioni con valore superiore a 6.000 euro, solo gli esportatori che sono stati autorizzati dalle autorità doganali possono preparare la dichiarazione.
 
Come qualsiasi prova dell'origine preferenziale, la dichiarazione su fattura è valida per dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese importatore.
 
b) Certificato di origine
Certifica l’origine delle merci destinate all’importazione in Papua Nuova Guinea. Necessario solo se espressamente richiesto dall'importatore.
 
Il certificato viene rilasciato dalla Camera di commercio e deve essere presentato in originale
 
Se viene presentato un Certificato EUR.1 o l'origine dei prodotti è indicata da una dichiarazione su fattura o qualsiasi altro documento commerciale, il Certificato di origine non è necessario.
 
Le regole relative all’emissione e impiego dei certificati di origine sono precisate nell’Allegato XI.
 
c) Certificato di circolazione EUR.1 (Allegato X)
E’ un certificato utilizzato per attestare l’origine preferenziale negli scambi con paesi legati all’Unione Europea da accordi tariffari. L’EUR.1 viene rilasciato dalla Dogana del Paese dell’esportatore su domanda scritta inoltrata dallo stesso. La richiesta del rilascio dell’EUR.1 presuppone che le merci dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale. L’ufficio doganale può richiedere della documentazione giustificativa dell’origine o procedere a controlli presso l’azienda anche successivamente, a volte sulla base di una specifica richiesta di una Dogana estera. Ha la validità di 10 mesi. In alternativa, l'origine preferenziale delle merci può essere dichiarato sulla fattura commerciale o qualsiasi altro documento commerciale. Se il prezzo franco fabbrica della spedizione non supera i 6.000 euro, la dichiarazione su fattura può essere fatta da qualsiasi esportatore. Per le spedizioni con valore superiore a 6.000 euro, solo gli esportatori che sono stati autorizzati dalle autorità doganali possono preparare la dichiarazione.
 
d) Certificato combinato di origine e valore e fattura commerciale di merci per l'esportazione di in Papua Nuova Guinea
Documento attestante l'origine delle merci da importare e contenente anche i dettagli della transazione.
 
Necessario per lo sdoganamento, deve essere compilato dall'esportatore in inglese e presentato in almeno una copia. Ulteriori copie possono essere richieste dalle autorità doganali. Le sezioni del certificato di valore e origine devono essere firmate dall'esportatore.
 
e) Certificato fitosanitario (2)
Documento attestante che i vegetali e i prodotti vegetali che devono essere importati sono stati ispezionati secondo procedure appropriate, sono esenti da organismi nocivi da quarantena e praticamente indenni da altri organismi pericolosi e sono considerati conformi alle norme fitosanitarie vigenti del paese importatore .
 
Rilasciato dalle appropriate autorità fitosanitarie del paese di origine. Le autorità fitosanitarie della Papua Nuova Guinea accettano i certificati rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
 
Poiché i requisiti formali della certificazione sono standardizzati a livello globale, il certificato è conforme agli standard dell’accordo IPPC (International Plant Protection Convention).
Il certificato fitosanitario può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in inglese può, tuttavia, essere necessaria. Da presentare in originale.
 
f) Certificato di analisi
Attesta che test microbiologici e fisico/chimici sono stati effettuati da un laboratorio competente del paese di origine.
Le autorità della Papua Nuova Guinea accettano i certificati rilasciati da un laboratorio adeguato e debitamente accreditato del paese d'origine, se tutte le informazioni richieste sono fornite.
 
Il certificato deve essere redatto in inglese e presentato in originale.
 
Nessuna forma specifica richiesta.
 
g) Certificato di fumigazione
Attesta che un trattamento di fumigazione è stato condotto in conformità con i requisiti di quarantena della Papua Nuova Guinea.
 
Può essere richiesto per lo sdoganamento.
 
Le autorità della Papua Nuova Guinea accettano i certificati rilasciati dalle società di fumigazione autorizzate nel paese di origine se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
 
Il certificato deve essere redatto su carta intestata in inglese.
 
Nessuna forma specifica richiesta.
 
La National Agriculture Quarantine and Inspection Authority (NAQIA) stabilisce condizioni di quarantena per ogni tipo di merce agricola singolarmente. Ad esempio, la concentrazione di bromuro di metile, la temperatura e la durata del trattamento di fumigazione sono stipulati specificamente per le spedizioni di riso originarie dei paesi che sono registrati per alcuni tipi di organismi nocivi da quarantena (ad es. scarabeo Khapra, scarabeo del tappeto o scarabeo della pelle).
In conformità con il regolamento doganale 1973 (Prohibited Imports), particolari tipi di beni di seconda mano (ad esempio gli abiti o stracci) richiedono trattamenti di fumigazione o qualsiasi altro tipo di pulizia soddisfacente per poter essere importati.
 
h) Certificato sanitario (3)
Attesta che i prodotti di origine animale che devono essere importati non sono infetti e non possono trasmettere alcuna malattia infettiva.
Rilasciato dalle appropriate autorità del paese di origine. Le autorità della Papua Nuova Guinea accettano i certificati rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
Può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in inglese può, tuttavia, essere richiesta.
 
Deve essere presentato in originale.
 
i) Certificato di libera vendita
Documento che conferma che le merci da importare sono liberamente venduto nel paese di origine.
Può essere richiesto per lo sdoganamento e l'accesso al mercato. A seconda del tipo di prodotto, il documento può essere sostituito da un Certificato di prodotto farmaceutico. Il certificato viene rilasciato dalla Camera di commercio e può essere preparato in qualsiasi lingua, anche se può essere richiesta una traduzione in inglese.
 
l) Certificazione di conformità alle Norme di Buona Fabbricazione
Attesta che un sito produttivo di alcuni prodotti alimentari o sanitari e i suoi metodi di produzione sono conformi ai requisiti di Good Manufacturing Practice (GMP).
Rilasciato dalle appropriate autorità del paese di origine. Le autorità della Papua Nuova Guinea accettano i certificati rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
 
Può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in inglese è, tuttavia, raccomandata.
 
m) Certificato di prodotto farmaceutico
Documento attestante che i prodotti farmaceutici da registrare sono conformi agli standard riconosciuti a livello internazionale stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
Nessuna forma specifica richiesta, il certificato deve essere redatto in lingua inglese.
 
Le autorità della Papua Nuova Guinea accettano i certificati rilasciati da un laboratorio competente del paese di origine, se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
 
Deve essere presentato in originale.
 
TRASPORTO E IMBALLAGGIO
 
a) Documenti di trasporto
 
b) Lista dei colli
 
c) Assicurazione trasporto
 
d) Trattamento degli imballaggi in legno
La Papua Nuova Guinea non adotta lo standard ISPM-15 FAO. Gli esportatori sono invitati a seguire le istruzioni degli importatori in merito alla tipologia di imballaggio.
Alcuni materiali sono generalmente vietati per l'imballaggio delle merci importate, ad esempio: materia vegetale estranea, compost, erba, fieno, pula, gusci di semi, foglie, rami, cortecce o scarti. In caso di arrivo di spedizioni che utilizzano i suddetti materiali di imballaggio, questi ultimi devono essere trattati dall'importatore (sotto la supervisione di un ufficiale NAQIA) in Papua Nuova Guinea o vengono distrutti.
 
AMMISSIONE TEMPORANEA
 
 
Non ci sono specifiche norme in materia. Si consiglia di consultare l’importatore.
 
PASSAPORTO E VISTI
 
a) Passaporto: in corso di validità (valido per ulteriori sei mesi alla data di ingresso).
 
b) Visto d’ingresso 
Necessario per turismo. Viene rilasciato all’aeroporto di arrivo su presentazione di un biglietto aereo di ritorno (la data del rientro non deve superare quella di scadenza del visto) e dietro pagamento di circa 100 kina. Il visto per turismo dura 60 giorni e può essere ottenuto anche presso l’Ambasciata d’Australia a Roma. Per altri tipi di visto, occorre rivolgersi direttamente all’Ambasciata d’Australia a Roma o all’Ambasciata della Papua Nuova Guinea in Belgio, responsabile anche per l’Italia.
 
c) Visto d’affari
Il visto d'affari per la Papua Nuova Guinea può essere richiesto all'ambasciata australiana di Roma, che è autorizzata a rilasciare visti per conto del governo di Port Moresby.
 
Documenti necessari:
  • passaporto valido almeno 6 mesi;
  • una foto tessera;
  • biglietto aereo di andata e ritorno;
  • lettera di sponsorizzazione della ditta rappresentata da colui che richiede il visto.

 

(1) Codificazione ISO-alfa per i paesi e per le monete:
  • una codificazione ISO-alfa su due caratteri per i paesi e territori;
  • una codificazione ISO-alfa su tre caratteri per le monete.
La versione della nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della UE e del commercio tra i suoi Stati membri valida a decorrere dal 1 giugno 2005 è allegata al regolamento (CE) n.750/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005 (GUUE L 156, del 19 maggio 2005, p.12.
 
Le due codificazioni sono utilizzate per la compilazione delle dichiarazione in dogana (DAU) e delle dichiarazioni di scambio di beni.
 
(2) I certificati fitosanitari, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.
 
(3) I certificati sanitari per le carni sono rilasciati dalle ASL di appartenenza - Servizio veterinario.