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Vies, la mancata iscrizione chiude la porta al reverse charge
Il soggetto passivo Iva non può realizzare, nei trenta giorni successivi alla richiesta di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, operazioni di tipo intracomunitario
Senza iscrizione al Vies, l'acquisto effettuato da una ditta italiana presso un'azienda con sede in un altro Stato Ue, non può essere considerato una transazione intracomunitaria esente dall'imposta sul valore aggiunto. Di conseguenza l'operazione è rilevante, ai fini dell'Iva, nel Paese del fornitore e non risulta applicabile il regime del reverse charge.
Questa, in sintesi, la risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita con la risoluzione 42/E del 27 aprile, a una società italiana che ha comperato pannelli fotovoltaici da un'impresa tedesca, perfezionando l'operazione nel mese di aprile 2011, senza essere iscritta al Vies.
Senza Vies, accesso negato al reverse charge
È bene evidenziare subito che è determinante la data in cui prende effettivamente corpo l'acquisto.
Infatti, con il Dl 78/2010, la normativa che disciplina la materia ha subito sostanziali modifiche e i soggetti passivi Iva italiani che intendono effettuare cessioni o acquisti intracomunitari devono prima chiederne l'autorizzazione all'Agenzia delle Entrate. Se entro i trenta giorni successivi alla presentazione dell'istanza l'Amministrazione non si fa sentire o non invia il suo diniego, l'operatore, a partire dal trentunesimo giorno, si ritroverà inserito nel Vies e cioè nell'archivio informatico dei soggetti che possono svolgere operazioni intracomunitarie (provvedimento del 29 dicembre 2010).
A questo punto la risposta viene da sola: le due ditte, "affidandosi" al reverse charge, hanno commesso un errore perché la ricorrente, all'epoca dell'acquisto, non era stata ancora inserita tra i soggetti autorizzati alla speciale procedura, mancanza emersa soltanto dopo la conclusione della transazione in seguito all'interrogazione "tardiva" effettuata dal cedente tedesco all'archivio informatico.
E non conta che, secondo gli accordi, la fornitura dovesse avvenire entro la "41° settimana dell'anno 2010", e cioè prima che la nuova disciplina entrasse in vigore (articolo 27 del Dl 78/2010 e i provvedimenti attuativi 188376 e 188381 del 29 dicembre 2010), né che l'impresa avesse chiesto l'autorizzazione alle transazioni intracomunitarie non appena ricevuta la merce.
Riguardo al primo punto, l'Agenzia spiega, infatti, che l'acquisto intracomunitario (articolo 39 del Dl 331/1993) s'intende realizzato all'atto della consegna del bene o alla data e per l'importo pagato o fatturato prima della fornitura e, nel caso in esame, le fatture erano datate aprile e maggio 2011, dunque, quando l'iscrizione al Vies era già condizione indispensabile.
Chiarendo il secondo dubbio, inoltre, la risoluzione precisa che, dopo l'invio della richiesta, l'istante deve aspettare 30 giorni prima di poter applicare il reverse charge.
In tale periodo, infatti, come stabilito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate 188381/2010, "sarà sospesa la soggettività attiva e passiva delle operazioni intracomunitarie, anche attraverso l'esclusione dall'archivio dei soggetti autorizzati alle operazioni intracomunitarie, sino al trentesimo giorno successivo alla data di attribuzione all'interessato del numero di partita Iva".
E quando manca il Vies
Le indicazioni su come va configurata un'operazione, in mancanza della regolare iscrizione al Vies (anche per esclusione o revoca), sono contenute nella circolare 39/2011.
In particolare, il documento di prassi spiega che l'operatore comunitario che acquista da un'azienda italiana extra Vies, non essendo in grado di verificare la soggettività Iva del cedente, non può considerare quella cessione di tipo intracomunitario, per cui l'operazione è sottoposta a Iva in Italia.
Il chiarimento è estendibile, come rileva la risoluzione, al caso in esame anche se la situazione è rovesciata ed è un contribuente italiano ad acquistare da una ditta tedesca.
In conclusione, non era applicabile il meccanismo dell'inversione contabile, di conseguenza, il contribuente italiano dovrà pagare le sanzioni previste per la detrazione Iva indebitamente operata e l'Agenzia segnalerà all'Amministrazione tedesca l'irregolarità commessa.
C'è anche, però, una buona notizia per la ricorrente: non dovrà scontare le sanzioni previste per aver realizzato operazioni intracomunitarie senza averne ricevuto l'ok. Entra in gioco, infatti, nella sua vicenda, il rispetto del principio della buona fede del contribuente in quanto, all'epoca dei fatti, non era ancora uscita la circolare esplicativa 39/E, pubblicata il 1° agosto 2011.
MANCATA ISCRIZIONE AL VIES: ORIENTAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.
La C.M. 15 febbraio 2011 n. 4/E, ha chiaramente esplicitato che:
"la possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie è subordinata ad una volontà espressa manifestata dal contribuente nella dichiarazione di inizio attività, ovvero in un momento successivo, ed alla mancata emanazione, entro trenta giorni, del provvedimento di diniego dell'ufficio finanziario".
Durante questi trenta giorni, l'operatore economico può effettuare solo operazioni interne, non possedendo la soggettività attiva e passiva per effettuare operazioni intracomunitarie e non essendo, peraltro, incluso nell'archivio della banca dati Vies.
Tale principio è stato ulteriormente confermato nella C.M. 1 agosto 2011, n.39/E, dove l'Agenzia ha ribadito che "la voluntas legis è dunque chiara: dall'archivio l'assenza dall'archivio VIES determina il venire meno della possibilità di effettuare operazioni intracomunitarie e di applicare il regime fiscale loro proprio, in quanto l'operatore non può essere considerato come soggetto passivo iva italiano ai fini dell'effettuazione di operazioni intracomunitarie".
La sospensione della soggettività passiva vale quindi fino a quando il contribuente non ottenga l'inserimento nell'archivio Vies.
Di conseguenza, alla luce della C.M. 39/E 2011, eventuali operazioni intracomunitarie effettuate nei trenta giorni necessari all'inclusione nel Vies, così come dopo il diniego o la revoca dell'autorizzazione, non sono da considerare comprese nel regime fiscale degli scambi intracomunitari, ma in quello ordinario, devono pertanto ritenersi assoggettate ad iva in Italia.
Eventuali acquisti di servizi/beni in altro stato UE da parte di un soggetto nazionale che non ha l'abilitazione al Vies devono ritenersi effettuati in qualità di privato consumatore e, pertanto assoggettati ad iva nell'altro stato membro, disconoscendo il diritto al rimborso dell'imposta assolta.
In tale modo anche l'eventuale cessione di servizi/beni nei confronti di soggetti comunitari non iscritti al Vies, sono da intendersi soggetti d'imposta in Italia.
Cassazione 29.02.2012 n. 3167
PROVA DELLA NON IMPONIBILITA' - CONFERMA DEL NUMERO DELL'ACQUIRENTE COMUNITARIO.
Per accedere al regime di non imponibilità in caso di cessione intracomunitaria non basta indicare il numero di identificazione attribuito dallo stato di appartenenza nella documentazione relativa allo scambio intracomunitario, ma occorre anche che il soggetto attivo dello scambio dia impulso a un apposita procedura di verifica mediante richiesta al Ministero della conferma della validità del numero di identificazione attribuito al cessionario.
Docum. n. 6204
Titolo/Oggetto Risoluzione Agenzia Entrate n. 28 del 28.03.2012
Descrizione Individuazione del debitore d’imposta in specifici settori in cui è prevista l’applicazione dell’inversione contabile: coordinamento delle norme speciali con l’articolo 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Pubblicato in sito Agenzia Entrate
È stato chiesto, da parte di alcune associazioni di categoria, di specificare quale sia il regime IVA della cessione di rottami, cascami e avanzi di metalli, stoccati in depositi ubicati sul nostro territorio, che avvenga fra rappresentanti fiscali in Italia di operatori stranieri, ed in particolare quale sia il soggetto debitore dell’imposta.
Il caso oggetto di dubbio interpretativo riguarda numerosi operatori e si può esemplificare nella situazione seguente: un soggetto residente in Svizzera, non stabilito ma con un rappresentante fiscale in Italia, cede sul territorio nazionale rottami, cascami eavanzi di metalli di cui all’articolo 74, commi settimo ed ottavo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ad un soggetto residente nella Repubblica Ceca, anch’esso non stabilito, sia nel caso in cui abbia nominato un rappresentante fiscale in Italia sia nel caso in cui ciò non sia avvenuto.
Si chiede quale sia il trattamento, ai fini IVA, della cessione dei rottami rilevante nel territorio italiano, ed in particolare da chi e come debba essere assolta l’imposta.
I dubbi interpretativi nascono dal fatto che, a seguito degli interventi operati dal D.Lgs. n. 18 del 2010, a parere di numerosi contribuenti non è di immediata comprensione se l’ipotesi di inversione contabile prevista dal settimo comma dell’articolo 74 del d.P.R. n. 633 del 1972 sia - anche successivamente al 1° gennaio 2010 - la disciplina correttamente applicabile, o se invece prevalgano le disposizioni dell’articolo 17, commi secondo e terzo, del medesimo d.P.R. n. 633, come modificato dal D.Lgs. n. 18 citato.
L’articolo 74 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, prevede al settimo comma che “per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri (...) intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo nel territorio dello Stato (...). Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale (...)”.
Il successivo comma ottavo prevede che “le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune (...)”.
Tali disposizioni, pertanto, hanno previsto una specifica fattispecie di inversione contabile, dal momento che il soggetto che cede i beni citati emette fattura senza addebitare l'IVA, mentre il cessionario ha l'obbligo di integrare la fattura con la relativa imposta (c.d. reverse charge). Come chiarito dalla circolare n. 43/E del 12 maggio 2008, la norma - seguendo le indicazioni fornite anche a livello comunitario dalla Direttiva n. 2006/69/CE del Consiglio – persegue lo scopo di contrastare le frodi in materia di IVA, frequenti in settori particolarmente sensibili, prevenendo la possibilità che il cedente incassi dal proprio cliente l’IVA dovuta sulla cessione senza provvedere poi al versamento dell’imposta medesima.
Dal canto suo, l’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 (a partire dal 1° gennaio 2010) prevede, al secondo comma, che, nel caso di cessioni di beni e di prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia, effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti ivi stabiliti, il debitore d’imposta debba essere individuato nel cessionario del bene o nel committente del servizio. In base al disposto del successivo terzo comma dell’articolo 17 sopra citato, tale estensione del meccanismo dell’inversione contabile non trova applicazione nel caso in cui le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti in Italia, siano effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi che siano anch’essi stabiliti fuori del territorio dello Stato. In tale caso, torna di norma applicabile la regola generale di cui al primo comma dell’articolo 17 che individua il debitore dell’imposta nel cedente o prestatore.
Si esprime, peraltro, l’avviso che tale regola generale debba essere derogata tutte le volte in cui, in forza di disposizioni speciali, il debitore di imposta sia espressamente individuato, anche per le operazioni fra soggetti stabiliti in Italia, nel cessionario o committente. Questo è il caso dell’inversione contabile prevista dai successivi commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 17, per le operazioni riguardanti determinati prodotti o settori, nonché, per quanto qui interessa, dai commi settimo e ottavo dell’articolo 74 del d.P.R. n. 633 del 1972, riguardanti le cessioni di rottaIn armonia con le finalità di lotta alle frodi che hanno ispirato l’introduzione di queste ultime disposizioni, si deve infatti ritenere che le stesse trovino applicazione nelle ipotesi in cui il debitore dell’imposta non sia già individuato, sulla base di altre norme, nel cessionario o committente.
In definitiva, in base alle citate disposizioni di cui ai commi quinto, sesto e settimo dell’articolo 17 del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché, per quanto specificamente interessa, di cui al settimo e all’ottavo comma del successivo articolo 74 del medesimo d.P.R. n. 633, il debitore dell’imposta è da individuarsi in ogni caso nel cessionario, ove soggetto passivo ai fini IVA, anche se non avente né sede né stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il soggetto passivo cedente abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che tale ultimo soggetto sia identificato ai fini IVA in Italia. Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il cessionario - in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello Stato - dovrà identificarsi ai fini IVA in Italia oppure dovrà provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale.
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.