693

La Confederazione Elvetica ha introdotto, con effetto dal 1.1.2018, nuovi obblighi IVA in capo alle imprese estere che effettuano prestazioni o hanno la propria sede sul territorio svizzero.

In particolare, le imprese con un volume  di affari globale di almeno CH 100.000 ( pari a circa € 84.000), sono tenute alla nomina di un rappresentante fiscale in Svizzera per assolvere l’imposta ivi dovuta, nonché alla presentazione di una fidejussione bancaria.
La disciplina IVA Svizzera ( c.d. LIVA) prevede, analogamente a quella comunitaria, che il luogo delle prestazioni di servizi sia quello in cui il destinatario ha la sede dell’attività economica, o uno stabilimento d’impresa.
Dallo scorso 1.1.2018, sono considerati soggetti passivi, con il conseguente obbligo di richiedere l’attribuzione del codice identificativo IVA, tutti i soggetti che, a prescindere dalla forma giuridica, dallo scopo e dal fine di lucro, eseguono prestazioni sul territorio svizzero o, in alternativa, hanno sede, domicilio o stabilimento d’impresa nel medesimo territorio.

INTEGRA ON LINE – TA N. 34 –  8 maggio 2018