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Codice Paese: (625), XP
Capitale: Gerusalemme
Città principali: Gaza, Ramallah 
Superficie (km²): 6.242
Popolazione: 4,2 milioni (2011)
Lingue: arabo, inglese
PIL:
PIL/pro-capite:
Settori economici:
Religioni:
Lingue ufficiali: arabo, ebraico, inglese
Moneta: shekel israeliano, (NIS)
Fuso orario: 2 ore avanti rispetto all'orario del Meridiano di Greenwich; 1 ora avanti rispetto all'Italia
Clima: Temperature e precipitazioni
 

I rapporti commerciali tra i Territori Palestinesi e il resto del mondo sono disciplinati da una serie di accordi preferenziali con i principali Paesi dell’area (accordo commerciale sottoscritto nel 1995 con la Giordania, nel 1997 con l’Egitto, nel 2004 con la Turchia e l’accordo Great Arab Free Trade Area sottoscritto nel 2000).

Secondo la regolamentazione introdotta dal Protocollo di Parigi (concluso tra Israele e l’OLP nell’aprile 1994), il regime israeliano sulle importazioni si applica anche ai Territori Palestinesi e per questo gli accordi commerciali bilaterali tra Israele ed i Paesi terzi sono applicabili anche nei Territori.
Sempre secondo il Protocollo di Parigi, i Territori Palestinesi sono inseriti nella linea doganale israeliana. Ciò rende il controllo della destinazione finale delle merci difficilmente quantificabile.
 
L’Unione Europea ha stipulato con l’OLP un Accordo temporaneo di associazione sul commercio e la cooperazione, entrato in vigore il 1° luglio 1997, in base al quale i prodotti agricoli di entrambe le parti godono di un regime di esenzione o riduzione fiscale all’interno di determinate quote; sono del tutto esenti da tali limiti i prodotti industriali, a condizione che rispettino le norme sull’origine delle merci.
 
Rispetto a quelle israeliane, le importazioni e le esportazioni palestinesi godono (secondo gli accordi) di eguale trattamento. Di fatto, però, le misure di sicurezza adottate dagli israeliani pongono seri ostacoli all’import-export palestinese, soprattutto per il trasporto e la consegna delle merci.
L’assenza di un sistema di arbitrato commerciale ha in parte scoraggiato gli operatori stranieri dall’instaurare rapporti commerciali con le imprese palestinesi.
Nel dicembre 2007 la Federazione delle Camere di Commercio, Industria e Agricoltura della Palestina ha sottoscritto un accordo di associazione con la Federazione Mondiale delle Camere di Commercio.
L’adesione alla Federazione internazionale comporta il sostegno alla capacity building della Federazione palestinese sia sotto il profilo istituzionale che quello operativo, il miglioramento dello scambio di informazioni relative alle opportunità commerciali nonché l’accesso al sistema di arbitrato previsto dall’organizzazione internazionale determinando in tal modo un maggiore grado di certezza giuridica per gli operatori economici.
 

 

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
 
Oltre alla dichiarazione in dogana, tradizionalmente richiesta per tutte le spedizioni (salvo all'interno dell'Unione europea),le spedizioni con destinazione i territori palestinesi devono essere accompagnate dai documenti di seguito riportati.
 
a) Fattura commerciale
E’ il documento che descrive il dettaglio del bene in transazione, ed è necessario per lo sdoganamento della merce. Non vi è uno specifico formato per la predisposizione della fattura commerciale, deve essere scritta in inglese, tedesco, ebraico o francese.
Come prova dell'origine preferenziale, una dichiarazione su fattura o una dichiarazione su fattura EUR-MED può essere espressa dall'esportatore sulla fattura commerciale. In alternativa, la dichiarazione può essere fatta anche su qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione. Queste dichiarazioni possono essere presentate al posto dei certificati di circolazione EUR.1 o EUR-MED.
Se il prezzo franco fabbrica della spedizione non supera i 6.000 euro, la dichiarazione su fattura può essere fatta da qualsiasi esportatore. Per le spedizioni con valore superiore a 6.000 euro, solo gli esportatori che sono stati autorizzati dalle autorità doganali possono preparare la dichiarazione.
 
Come qualsiasi prova dell'origine preferenziale, la dichiarazione su fattura o la dichiarazione su fattura EUR-MED è valida per quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese importatore.
 
b) Certificato di origine
E’ il documento che certifica l’origine territoriale del bene importato, viene emesso dalla CCIAA e deve essere consegnato in originale. Il certificato di origine può essere sostituito dal certificato EuroMed, dal certificato EUR 1 o dalla dichiarazione su fattura, salvo esplicita richiesta da parte dell’esportatore.
 
Le regole relative all`emissione e impiego dei certificati di origine sono precisati nell'Allegato XI.
 
c) Certificato di circolazione EUR.1 (Allegato X)
E’ un certificato utilizzato per attestare l’origine preferenziale negli scambi con paesi legati all’Unione Europea da accordi tariffari. L’EUR.1 viene rilasciato dalla Dogana del Paese dell’esportatore su domanda scritta inoltrata dallo stesso. La richiesta del rilascio dell’EUR.1 presuppone che le merci dichiarate abbiano tutti i requisiti per essere considerate di origine preferenziale. L’ufficio doganale può richiedere della documentazione giustificativa dell’origine o procedere a controlli presso l’azienda anche successivamente, a volte sulla base di una specifica richiesta di una Dogana estera. Ha la validità di 4 mesi. In alternativa, l'origine preferenziale delle merci può essere dichiarato sulla fattura commerciale o qualsiasi altro documento commerciale. Se il prezzo franco fabbrica della spedizione non supera i 6.000 euro, la dichiarazione su fattura può essere fatta da qualsiasi esportatore. Per le spedizioni con valore superiore a 6.000 euro, solo gli esportatori che sono stati autorizzati dalle autorità doganali possono preparare la dichiarazione.
Se si applica il cumulo con i paesi che partecipano al partenariato euromediterraneo (Pan-Euro-Med cumulation), un certificato di circolazione (EUR-MED), deve essere presentato al posto dell’EUR.1.
 
d) Certificato di circolazione EURMED
Il formulario EUR MED è emesso direttamente dall’esportatore senza necessità di visto doganale ed ha lo scopo di documentare l’applicazione del cumulo PANEUROMEDITERRANEO, istituito per tutti i Paesi dell’area Paneuromediterranea (area paneuropea+area mediterranea: Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Turchia, Algeria, Tunisia, Marocco, Isole Faeroer, Israele, Cisgiordania, Striscia di Gaza, Egitto, Giordania, Libano, Siria), nei quali dovranno essere applicate regole di origine identiche. Ha la validità di 4 mesi. In alternativa, l'origine preferenziale delle merci può essere dichiarato sulla fattura commerciale o qualsiasi altro documento commerciale. Se il prezzo franco fabbrica della spedizione non supera i 6.000 euro, la dichiarazione su fattura può essere fatta da qualsiasi esportatore. Per le spedizioni con valore superiore a 6.000 euro, solo gli esportatori che sono stati autorizzati dalle autorità doganali possono preparare la dichiarazione.
 
e) Certificato fitosanitario
Documento attestante che i vegetali e i prodotti vegetali che devono essere importati sono stati ispezionati secondo procedure appropriate, sono esenti da organismi nocivi da quarantena e praticamente indenni da altri organismi pericolosi e sono considerati conformi alle norme fitosanitarie vigenti del paese importatore .
 
Rilasciato dalle appropriate autorità fitosanitarie del paese di origine. Le autorità fitosanitarie palestinesi accettano i certificati rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
 
Poiché i requisiti formali della certificazione sono standardizzati a livello globale, il certificato è conforme agli standard dell’accordo IPPC (International Plant Protection Convention).
Il certificato fitosanitario può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in inglese o ebraico può, tuttavia, essere necessaria. Da presentare in originale.
 
f) Certificato sanitario
Attesta che i prodotti di origine animale che devono essere importati non sono infetti e non possono trasmettere alcuna malattia infettiva.
Rilasciato dalle appropriate autorità del paese di origine. Le autorità palestinesi accettano i certificati rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
Può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in inglese può, tuttavia, essere necessaria.
 
Deve essere presentato in originale.
 
g) Certificato di analisi
Attesta che test microbiologici e fisico/chimici su prodotti alimentari sono state effettuati da un laboratorio competente del paese di origine.
Le autorità palestinesi accettano i certificati rilasciati da un laboratorio adeguato e debitamente accreditato del paese d'origine, se tutte le informazioni richieste sono fornite.
 
Il certificato deve essere redatto in inglese.
 
Nessuna forma specifica richiesta.
 
h) Certificato di libera vendita
Documento che conferma che le merci da importare sono liberamente venduto nel paese di origine.
Può essere richiesto per lo sdoganamento e l'accesso al mercato. Il documento è di solito un prerequisito per la registrazione dei medicinali e dei relativi prodotti.
Il certificato viene rilasciato dalla Camera di commercio.
 
i) Certificazione di conformità alle Norme di Buona Fabbricazione
Attesta che un sito produttivo di prodotti farmaceutici e i suoi metodi di produzione sono conformi ai requisiti di Good Manufacturing Practice (GMP).
Rilasciato dalle appropriate autorità del paese di origine. Le autorità palestinesi accettano i certificati rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
 
Può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in ebraico o in inglese può, tuttavia, essere necessaria.
 
l) Registrazione dei macelli esteri
I macelli esteri devono registrarsi presso il Department of Veterinary Services.
 
m) Certificato Kosher
Per i prodotti alimentari, farmaceutici, cosmetici o prodotti curativi. Il certificato casher potrà essere rilasciata dalla comunità ebraica o agenzia competente.
 
Kosher significa adatto, appropriato o corretto. È il corpo della legge ebraica che si occupa di quali cibi possano essere consumati e in quale modo debbano essere preparati.
Gli animali che possono essere consumati devono avere zoccoli divisi e devono essere ruminanti.
•        Gli animali devono essere macellati in conformità con le leggi ebraiche.
•        Carne e pollame devono essere svuotati del sangue o arrostiti alla griglia prima di poter essere consumati.
•        Alcune parti degli animali consentiti non sono ammesse.
•        Sono consentite frutta e verdura purché prive di insetti.
•        Le carni non possono essere mangiate insieme con latte o derivati del latte.
 
Nell’epoca moderna di oggi, quando si ha a che fare con gli alimenti trasformati provenienti da tutto il mondo, è difficile capire se gli ingredienti siano kosher e se siano stati trattati in modo corretto. La certificazione kosher è così diventata una necessità, fornendo un prezioso sigillo di approvazione per i milioni di consumatori in tutto il mondo che aderiscono alle leggi alimentari kosher.
 
TRASPORTO E IMBALLAGGIO
 
a) Documenti di trasporto
 
b) Lista dei colli
 
c) Assicurazione trasporto
 
d) Trattamento degli imballaggi in legno
Sebbene al momento non vi sia alcun obbligo, si deve, tuttavia, consultare il proprio importatore prima dell'invio della merce.
 
AMMISSIONE TEMPORANEA
 
 
Il paese non aderisce alla convenzione ATA.
 
PASSAPORTO E VISTI
 
a) Passaporto
Necessario con validità di almeno sei mesi dalla data di ingresso.
Da qualche tempo, le Autorità Israeliane non appongono più il timbro di ingresso sul passaporto, ma consegnano un piccolo tagliando con i dati del viaggiatore e i termini del visto. Si raccomanda di conservare tale tagliando perché potrebbe essere richiesto al momento dell’ingresso nei Territori Palestinesi e in uscita da Israele.
 
b) Visto d’ingresso
Si può accedere senza visto fino a 90 giorni di permanenza.
 
b)Visto d’affari 
I Territori Palestinesi non sono ancora uno stato indipendente e sono sottoposti per gran parte all'occupazione dell'esercito israeliano. Per entrare in Cisgiordania è dunque necessario un visto d'affari israeliano, che i cittadini italiani possono ottenere in aeroporto o in frontiera. E' tuttavia sconsigliabile comunicare alle autorità israeliane l'intenzione di recarsi in Cisgiordania, poiché potrebbero decidere di non concedere il visto.
 
E' quasi impossibile entrare nella Striscia di Gaza a causa del blocco aereo, marittimo e terrestre imposto dall'esercito israeliano. Per entrarvi da Erez, in territorio israeliano, è necessario un permesso speciale dell'esercito di Israele che viene rilasciato in casi rarissimi.
 
 
Consolato Generale d'Italia a Gerusalemme: www.consgerusalemme.esteri.it;
Ufficio Commerciale del Consolato Generale: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Punto di Corrispondenza ICE (c/o Consolato Generale d'Italia): Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
(informazioni e servizi per Cisgiordania e Gaza rivolgersi a ICE Amman)
Palestinian National Authority: http://www.pna.gov.ps/
Palestinian Legislative Council: http://www.pal-plc.org/
Ministry of National Economy: http://www.mne.gov.ps/
Ministry of Finance: http://www.mof.gov.ps/
Palestinian Monetary Authority: http://www.pma-palestine.org/
Palestinian Investment Fund: http://www.pa-inv-fund.com/
Palestinian Investment Promotion Agency (PIPA): http://www.pipa.gov.ps/
Palestinian Industrial Estates and Free Zones (PIEFZA): http://www.piefza.org/
Palestinian Standards Institution (PSI): http://www.psi.gov.ps/
Palestinian Central Bureau of Statistic: http://www.pcbs.org/t_self
Palestinian Chambers of Commerce, Industry & Agriculture: http://www.pal-chambers.org/
Palestinian Trade Center: http://www.paltrade.org/
Palestinian Federation of Industries: http://www.pfi.ps/
Palestinian Businessmen Association: http://www.pba-palestine.org/
Center for Private Sector Development (CPSD): http://www.cpsd.ps/
Palestinian Information Technology Association http://www.pita.ps/
Palestine Information and Communications Technology Incubator (PICTI): http://www.picti.ps/
The European Palestinian Chamber of Commerce: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
United Nations Office of the Special Coordinator in the Occupied Territories (UNSCO): http://www.arts.mcgill.ca/mepp/unsco/unfront.html/t_blank
The World Bank Group – West Bank and Gaza: http://www.worldbank.org/ps
European Commission Technical Assistance Office for the West Bank and Gaza Strip: http://www.delwbg.cec.eu.int/
United Nations Development Programme - Programme of Assistance to the Palestinian People (PAPP): http://www.papp.undp.org/

 

(1) Codificazione ISO-alfa per i paesi e per le monete:
  • una codificazione ISO-alfa su due caratteri per i paesi e territori;
  • una codificazione ISO-alfa su tre caratteri per le monete.
La versione della nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della UE e del commercio tra i suoi Stati membri valida a decorrere dal 1 giugno 2005 è allegata al regolamento (CE) n.750/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005 (GUUE L 156, del 19 maggio 2005, p.12.
 
Le due codificazioni sono utilizzate per la compilazione delle dichiarazione in dogana (DAU) e delle dichiarazioni di scambio di beni.
 
(2) I certificati fitosanitari, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.
 
(3) I certificati sanitari per le carni sono rilasciati dalle ASL di appartenenza - Servizio veterinario.