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Capitale: Nairobi
Città principali: Mombasa
Superficie (km²): 581.787
Popolazione: 46,6 milioni (2011) 59,1 milioni (2025)
PIL: 34,8 miliardi $
PIL/procapite: $ 850,6
Religioni: Protestante (45%), Cattolica (33%), Musulmana (10%)
Lingue ufficiali: Inglese, Swahili
Moneta: Scellino keniota (Ksh), KES
Fuso orario: 3 ore avanti rispetto all'orario del Meridiano di Greenwich; 2 ore avanti rispetto all'Italia (1 ora avanti con l'orario legale
 
 
 
Il Kenya è membro della Comunità dell'Africa orientale (East African Community - EAC) che ha formato un'unione doganale nel 2005 ed un mercato comune nel 2010 tra cinque stati membri (Kenya, Burundi, Uganda, Ruanda, Tanzania) e che mira ad una ulteriore integrazione creando un'unione monetaria.
 
Il Kenya fa parte anche del COMESA (Mercato comune per l'Africa orientale e meridionale).
L'Area di libero scambio trilaterale, che riunisce i blocchi economici di COMESA, SADC ed EAC, è stata lanciata il 10 giugno 2015. Tuttavia, ci vorrà del tempo prima che si concretizzi effettivamente. Il calendario per lo smantellamento degli ostacoli doganali non è ancora stato stabilito.
 
Dal 1° gennaio 1995 il Kenya è membro del WTO.
 
Il Kenya è tra i paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) che sono legati all'UE dall'accordo di Cotonou, che prevede l'istituzione di accordi di partenariato economico (APE) che l'Unione europea sta negoziando con le sette regioni dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico.
Il gruppo di paesi EAC ha siglato un accordo con l'UE il 16 ottobre 2014.
Lo stato dei negoziati/conclusioni dell’ APE tra l'UE ed i paesi EAC è disponibile sul sito web della Commissione europea - DG Commercio.
 
L'accordo negoziato tra l'EAC e l'UE offrirà ai prodotti europei una progressiva riduzione dei dazi doganali con alcune eccezioni. D'altro canto, i prodotti dei paesi EAC potranno entrare nel mercato europeo senza dazi e senza quote.
In attesa dell'applicazione del contratto, questi paesi beneficiano di un regime speciale dell'Unione europea "tutto tranne le armi" che permette ai loro prodotti di entrare nel mercato europeo senza dazi doganali o quote. Il Kenya beneficia del classico sistema delle preferenze generalizzate SPG ed al Sistema di accesso al mercato comunitario esente da dazi doganali e limitazioni.
 

 

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
 
 
Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU o suo equivalente) usualmente richiesta per le spedizioni, (salvo all'interno dell'Unione europea) le spedizioni a destinazione del Kenya devono essere accompagnate dai documenti di seguito citati.
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:
 
a) Fattura commerciale
Da presentare in triplice copia e redatta in lingua inglese.
 
 
b) Documento EUR.1
In seguito ad un accordo interinale di partenariato tra Kenya ed UE, i servizi doganali possono richiedere un documento EUR.1 al momento dell'importazione di prodotti e, in particolare, quando questi sono incorporati nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportato verso l'UE.
Le spedizioni di valore inferiore a 6.000 Euro o effettuate da un esportatore accreditato, possono dar luogo all'emissione di una dichiarazione (come per l'EUR1, quando sono incorporati nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportato verso l'UE). Questa deve essere fatta su una fattura, un buono di consegna o altro documento commerciale che descriva il prodotto in modo sufficientemente dettagliato per essere identificato.
 
La dichiarazione è la seguente:
L'esportatore dei prodotti coperti dal presente documento (autorizzazione doganale n°...) dichiara che, salvo esplicita indicazione del contrario, questi prodotti hanno origine preferenziale.... (Luogo e data)....(firma dell'esportatore e indicazione, per esteso, del nome del firmatario).
 
Le regole relative all'emissione e utilizzazione di questi documenti sono precisate nell'Allegato X.
 
 
c) Certificato di origine
Per i prodotti di origine comunitaria che non possono beneficiare di un documento EUR.1 e per i prodotti non comunitari, può essere richiesto un Certificato d'origine, così come per i prodotti alimentari, che dovrà essere redatto sul formulario comunitario.
Le regole relative all'emissione ed all'utilizzazione dei certificati d'origine sono precisate nell’Allegato XI.
 
 
d) Certificato fitosanitario (1)
Per la frutta, i legumi, le sementi ed altri vegetali. 
 
 
e) Certificato sanitario per le carni (2) 
Per le carni e sottoprodotti di origine animale (latte, uova, preparazione di carni, ecc).
 
 
e) Certificato di libera vendita dei cosmetici (3) 
Attesta che i prodotti spediti sono conformi alla normativa comunitaria (Reg. CE 1223/2009) e quindi in libera e corrente vendita sul territorio italiano così come in tutti i paesi dell’Unione europea.
 
Da sapere: I documenti rilasciati da un'amministrazione e direttamente collegati ad un'operazione commerciale o doganale (certificato sanitario, ad esempio) devono essere legalizzati in anticipo.
 
 
ISPEZIONE DELLE MERCI
 
Per il Kenya è previsto un controllo di conformità con gli standard locali prima della spedizione.
Tali controlli sono effettuati da società incaricate dalle autorità: Bureau Veritas o SGS Monitoring.
 
 
TRASPORTO, IMBALLAGGIO
 
 
a) Documento di trasporto
I principali documenti di trasporto sono: la polizza di carico, la lettera di vettura aerea Air Waybill (AWB), la lettera di vettura internazionale CMR (Convention des Merchandises par Route).
 
b) Lista dei colli
Questa lista riassume tutte le merci esportate e ne precisa il volume, il numero dei colli, le casse, i contenitori e la quantità esatta delle merci.
     
c) Assicurazione trasporto
Le spedizioni destinate al paese possono essere effettuate senza obbligo di assicurazione locale.
 
d) Distinta di carico elettronica
Non richiesta.
 
 
e) Trattamento degli imballaggi in legno
Gli imballaggi in legno destinati al Kenya devono essere trattati e marcati secondo la normativa
ISPM-15 FAO.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito: https://www.ippc.int/countries/kenya
 
SPEDIZIONE TEMPORANEA
 
 
Carnet ATA
Il paese NON aderisce alla convenzione ATA. Le esportazioni temporanee si fanno secondo la procedura della normativa in uso per mezzo di un agente.
Le condizioni per l'impiego dei carnet ATA si possono consultare su questo sito.
 
 
PASSAPORTO E VISTI
 
 
Passaporto: necessario, con validità residua di almeno sei mesi al momento della richiesta del visto. Occorre altresì essere in possesso di un biglietto aereo di andata e ritorno. All'ingresso nel Paese, viene apposto un timbro sul passaporto, dal quale risulta la durata del soggiorno. Si consiglia al turista di dichiarare il periodo effettivo del soggiorno in Kenya e di controllare il timbro apposto sul passaporto; la proroga del soggiorno può essere estesa solo presso gli uffici competenti per l'immigrazione. Le sanzioni per il mancato rispetto di tale procedura possono arrivare anche all'arresto. Per entrare in Kenya il passaporto deve avere almeno un’intera pagina bianca, al fine di poter apporre il visto d’ingresso. In caso contrario, i viaggiatori potrebbero non essere accettati nel Paese e fatti rientrare in Italia con il primo volo utile. Per le eventuali modifiche relative alla validità residua richiesta del passaporto si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata o il Consolato del Paese presente in Italia o presso il proprio Agente di viaggio.

Visto d'ingresso: necessario, le categorie di visto sono le seguenti:
  • visto di transito (transit visa, USD 20 ) valido da uno a sette giorni;
  • visto turistico (tourist visa, 50 USD o 40 EURO) valido per un mese, tre mesi o, in casi particolari, rinnovabile fino a sei mesi;
  • visto multiplo (multiple visa, USD 110) per affari;
  • visto valevole per un unico viaggio (single journey visa, 25 USD o 20 EURO);
  • visto per entrata doppia (double-entry visa, 25 USD o 20 EURO) rilasciato a persone che entrano in Kenya per poi proseguire in altro Paese membro della “East Africa Community” (oltre al Kenya ne fanno parte Uganda, Rwuanda, Burundi e Tanzania) e rientrare successivamente in Kenya.
Le Autorità keniote hanno annunciato l’introduzione dal 1° settembre 2015 di una procedura online per dotarsi di visto elettronico. E’ auspicabile seguire tale procedura, accessibile al seguente indirizzo: http://evisa.go.ke/evisa.html (esclusivamente in lingua inglese)
 
Le Autorità kenyane hanno confermato  che sarà ancora possibile richiedere il Visto presso le Ambasciate del Kenya accreditate nel Paese di residenza e in aeroporto per un periodo limitato e al momento ancora indefinito. A tal proposito si attira l’attenzione sul fatto che le Autorità keniane accettano il pagamento dei relativi diritti in dollari statunitensi di recente emissione. Il pagamento può essere effettuato anche con equivalente ammontare in Euro.
 


Rappresentanze italiane in loco
Ambasciata d’Italia a Nairobi: www.ambnairobi.esteri.it/
 
Agenzie per Lo Sviluppo Economico
Export Processing Zones Authority: http://www.epzakenya.com/
Export Promotion Council: www.cbik.or.kewww.epckenya.com
Kenya Tourism Development Corporation: www.ktdc.co.ke
Kenya Tourist Board: www.magicalkenya.com
Tea Board of Kenya: www.teaboard.or.ke
Kenya Tea Development Agency Ltd: www.ktdateas.com
Nairobi Stock Exchange: www.nse.co.ke
 
Associazioni Commerciali
Kenya Association of Manufacturers: www.kam.co.ke
Federation of Kenya Employers: www.fke-kenya.org
Kenya National Chamber of Commerce and Industry: www.kncci.org
Fresh Produce Association of Kenya: www.fpeak.org
   

 

 
(1) I Certificati fitosanitari di esportazione, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.
L'organo competente è il Servizio Fitosanitario Nazionale, costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero Agricoltura e dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) presso le Regioni.
Il Servizio Fitosanitario Centrale ha compiti di coordinamento, mentre ad operare sul territorio sono i SFR.
Il personale abilitato all'attuazione della normativa fitosanitaria possiede la qualifica di 'Ispettore Fitosanitario' ed è munito di apposita tessera di riconoscimento.
 
(2) I certificati sanitari per i prodotti animali vari (ittici, molluschi ecc.) e derivati animali come latticini formaggi ecc. I certificati vengono rilasciati dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Ministero della salute.
 
(3) Per i prodotti cosmetici può essere richiesto sia il certificato di libera vendita, sia l'attestato di libera vendita.
Per il Rilascio Certificati di Libera Vendita (CLV) per esportazione di prodotti Cosmetici in Paesi al di fuori dell'Unione europea (extra UE), vedi sito del Ministero della salute.