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Codice Paese: (329), SH
Capitale: Jamestown
Città principali: Longwood
Superficie (km²): 122
Popolazione: 7.776
PIL: 31,1 milioni di $ (Stime 2010)
PIL/pro-capite: 7.800 $ (Stime 2010)
Settori economici:
Religioni: Protestanti, cattolici
Lingue ufficiali: inglese
Moneta: Sterlina di Sant'Elena
Fuso orario: 2 ore indietro rispetto all’Italia
Clima: Temperature e precipitazioni
 
Sant'Elena fa parte di un territorio britannico d'oltremare che comprende anche l'Isola dell'Ascensione e quelle di Tristan da Cunha.
Sono chiamati territori britannici d'oltremare quattordici entità territoriali sparse per il globo che si trovano sotto la giurisdizione e la sovranità del Regno Unito.
La denominazione "British Overseas Territory" (Territorio Britannico d'Oltremare) è stata introdotta con il British Overseas Territories Act, una legge del 2002, che ha sostituito il nome "British Dependent Territory" (Territorio Britannico Dipendente), precedentemente introdotto dal British Nationality Act nel 1981.

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
La regolamentazione dell'isola di Sant'Elena non esige in modo particolare, alcun documento speciale e non prescrive alcuna formalità particolare per l'importazione di merci provenienti dall'Italia.
 
Per conoscere la procedura da seguire al momento della spedizione verso questo Stato, conviene quindi seguire le informazioni del cliente riportate nella commessa, il contratto o l'accredito bancario.
 
a) fattura commerciale
La fattura commerciale è il documento previsto dalle vigenti leggi fiscali italiane. Non è richiesto alcun particolare visto; il testo deve essere scritto in lingua inglese.
 
Le fatture commerciali devono riportare in modo chiaro:
  • il numero della tariffa doganale;
  • i prezzi FOB;
  • l'ammontare dei costi di trasporto;
  • l'ammontare del costo di assicurazione.
 
b) Certificato misto di valore e origine
Il certificato misto è un fascicolo da preparare in 3 esemplari scritti in lingua inglese. I dati richiesti sono i seguenti:
  • certificato di valore;
  • certificazione di origine;
  • fac-simile di fattura.
Non sono richiesti particolari visti.
 
Le importazioni dai Paesi membri dell’Unione Europea ammesse al beneficio di eventuali trattamenti preferenziali concessi nel quadro della Convenzione ACP-Ue debbono essere accompagnate dal certificato di circolazione EUR.1 (Allegato X) (formulario EUR.2 per le spedizioni postali di valore non superiore a Euro 2.820) rilasciato e vistato dalla dogana di uscita del Paese di esportazione a richiesta dell’interessato.
 
Le merci di origine comunitaria importate per essere lavorate o trasformate e successivamente riesportate verso l’Unione debbono anche essere accompagnate da una speciale “scheda di informazione” rilasciata e vistata dalla dogana di uscita della merce sempre a richiesta dell’esportatore.
 
c) Certificato di origine
Redatto sul formulario comunitario.
Le regole relative all'emissione e impiego dei certificati di origine sono illustrate nell'Allegato XI.
 
d) Certificato fitosanitario
Per la frutta, i legumi, le sementi e altri vegetali.
 
e) Certificato sanitario
Necessario per le carni.
 
AMMISSIONE TEMPORANEA
 
 
Il Paese non aderisce alla convenzione ATA.
 
Le esportazioni temporanee si fanno secondo le procedure del diritto comune attraverso un agente.
 
TRASPORTO E IMBALLAGGIO
 
a) Documenti di trasporto
 
b) Lista dei colli
 
c) Trattamento degli imballaggi
Sant’Elena non adotta la normativa ISPM-15 FAO. Tuttavia le merci devono essere pulite e prive di polvere, detriti di origine vegetale o animale, insetti vivi o altri invertebrati, semi e altri contaminanti. Ogni imballaggio utilizzato deve essere pulito, e preferibilmente nuovo.
 
PASSAPORTO E VISTI
 
Esistono due tipologie di permessi: Short Term Entry Permit o Long Term Entry Permit a seconda della durata del soggiorno.

(1) Codificazione ISO-alfa per i paesi e per le monete:
  • una codificazione ISO-alfa su due caratteri per i paesi e territori;
  • una codificazione ISO-alfa su tre caratteri per le monete.
La versione della nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della UE e del commercio tra i suoi Stati membri valida a decorrere dal 1 giugno 2005 è allegata al regolamento (CE) n.750/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005 (GUUE L 156, del 19 maggio 2005, p.12
Le due codificazioni sono utilizzate per la compilazione delle dichiarazione in dogana (DAU) e delle dichiarazioni di scambio di beni.
 
(2) I certificati fitosanitari, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.
 
(3) I certificati sanitari per le carni sono rilasciati dalle ASL di appartenenza - Servizio veterinario.