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IL SOLE 24ORE 2.10.2014 P. 41

La Corte di Cassazione, con la sentenza 1.10.2014, n. 20699/2014, ha affermato che se le merci non sono fisicamente presenti in magazzino, risultando solo dalla contabilità, l’accertamento è legittimo. Non rileva, al riguardo, la giustificazione del ricorrente che invocava la legittimità della contabilità regolarmente tenuta: ciò non è sufficiente a scongiurare la rettifica dell’Ufficio.

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l'Agenzia era già intervenuta con Risoluzioni 345/E/2007, 477/E/2008 e 19/E/2013, stabilendo in modo coerente che la prova dell'avvenuta consegna si può fornire solo con un documento di trasporto che rechi la firma per ricevuta del destinatario della merce, sia in forma cartacea, che elettronica.

Per il trasporto su gomma il documento è il c.d. CMR, mentre per gli altri tipi di trasporto andrà utilizzato qualsivoglia altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.

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partire dalle operazioni in sospensione di imposta effettuate dal 1.01.2015, sarà l’esportatore abituale a dover trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate la lettera di intento prima di inviarla al fornitore o alla dogana. I fornitori degli esportatori abituali dovranno solo accertarsi, pertanto, che le lettere di intento siano state preventivamente trasmesse all’Agenzia delle Entrate e riepilogarle nella dichiarazione annuale.
Il Sole 24Ore 23.09.2014.