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Il trasporto di merci pericolose è soggetto a norme e regolamenti molto dettagliati, formulati in base al tipo di materiale trasportato e ai mezzi di trasporto utilizzati.

Ogni soggetto coinvolto nel trasferimento di merci pericolose (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario) ha i suoi precisi doveri, a partire dallo speditore (indicato anche come mittente) che deve provvedere alla classificazione delle merci, alla scelta degli imballaggi (o dei contenitori o delle cisterne) appropriati in relazione alle caratteristiche di pericolosità delle merci, a fornire al trasportatore tutti i documenti necessari per poter effettuare il trasporto a regola d'arte e in sicurezza.

Ad esempio tra i documenti necessari per il trasporto stradale in Europa che lo speditore deve fornire, sono le "istruzioni scritte", redatte in tutte le lingue delle nazioni attraversate e in quelle parlate dai conducenti, riportanti le istruzioni da seguire in caso di incidente stradale.

Il trasporto su strada di merci pericolose è regolamentato dall'accordo internazionale ADR, il cui testo è aggiornato ogni due anni.

In seguito ad una recente decisione della Commissione Europea (2009 / 251 / CE), che ha vietato le importazioni nel territorio comunitario di DMF (Dimetylfumarato), sostanza biocida che si è rivelata tossica per la salute, il ministero il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha dato inizio ad una politica di prevenzione atta a recepire questa decisione.

Il DMF è tipicamente contenuto nelle bustine antimuffa, di solito chiamate "silica gel", che sono spesso abbinate a prodotti a base di pellame come calzature, borse, divani, caschi per moto etc...

in ottemperanza alla normativa ADR, la Solini Spedizioni utilizza personale competente, dedicato, costantemente aggiornato, abilitato a tale servizio. La sicurezza sul lavoro è la nostra prima responsabilità: il trasporto in regime ADR è un nostro fiore all’occhiello.

Questa politica di prevenzione è in fase di ricezione da parte della dogana italiana, la quale sta richiedendo a tutti gli importatori (anche quelli che importano merce che per natura non richiede silica gel), a partire dal 14 Aprile scorso, un'autocertificazione che attesti una delle seguenti alternative:

1) La non presenza di bustine antimuffa nella partita di merce

2) La presenza di bustine antimuffa nella partita di merce.

In questo caso, l'importatore deve allegare un certificato di analisi rilasciato da uno degli enti autorizzati dall'Unione Europea che specifichi l'assenza di DMF da tali bustine.

Potete trovare una dichiarazione fac-simile, la quale va preparata su vostra carta intestata, eccovi i link : Primo fileSecondo FileTerzo File

Tale dichiarazione, naturalmente, è sotto la responsabilità del cliente importatore.

Qualora il cliente non presenti tale certificazione, oppure sia consapevole di importare con bustine antimuffa contenenti DMF, si corre il rischio che la merce venga rigettata e/o confiscata dall'autorità doganale competente.

Inoltre, si segnala l'intensificazione generale delle visite doganali operate dalle autorità e volte a scongiurare questo fenomeno.