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l'Agenzia era già intervenuta con Risoluzioni 345/E/2007, 477/E/2008 e 19/E/2013, stabilendo in modo coerente che la prova dell'avvenuta consegna si può fornire solo con un documento di trasporto che rechi la firma per ricevuta del destinatario della merce, sia in forma cartacea, che elettronica.

Per il trasporto su gomma il documento è il c.d. CMR, mentre per gli altri tipi di trasporto andrà utilizzato qualsivoglia altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro.