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LISTA PAESI

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Capitale: Lilongwe
Città principali: Blantyre, Mzuzu, Zomba 
Superficie (km²): 118.484
Popolazione: 15,4 milioni (2011); 24,2 milioni (2025)
PIL: 5,7 miliardi $
PIL/pro-capite: 350,9 $
Religioni: Cristiani (79,9%), Musulmani (12,8%)
Lingue ufficiali: inglese
Moneta: Kwacha del Malawi (MWK)
Fuso orario: 2 ore avanti rispetto all'orario del meridiano di Greenwich. 1 ora avanti rispetto all'Italia, stessa ora quando in Italia vige l'ora legale.
 
 
Il Malawi è membro della SADC (Comunità per lo sviluppo dell’Africa australe). Questa comunità ha previsto la creazione di un'unione doganale nel 2010, un mercato comune nel 2015, un'unione monetaria nel 2016 e un'unione economica nel 2018. Nessuno di questi obiettivi è stato raggiunto finora. Il Malawi fa anche parte di COMESA (Mercato comune per l'Africa orientale e australe). Insieme ad altri Stati membri dell'Unione Africana, il Malawi ha preso parte, a giugno 2015, all'avvio di negoziati per una zona di libero scambio continentale.
Il Malawi ha concluso accordi commerciali bilaterali con il Mozambico, la Repubblica del Sud Africa e lo Zimbabwe e un accordo doganale con il Botswana.
 
E’ membro del WTO dal 13 maggio 1995.
 
Fa parte dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) che sono legati all’Unione europea da un accordo di partenariato firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 ed entrato in vigore nel 2003. L’accordo prevede l’istituzione di accordi di partenariato economico (EPA) che l’Unione europea negozia con sette regioni dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico. Il Malawi è tra il gruppo dell’Africa orientale e australe. In questo gruppo solo quattro paesi hanno iniziato ad attuare l’accordo (Madagascar, Mauritius, Seichelles e Zimbabwe). I negoziati con l’Unione Europea, tuttavia, continuano.
 
Lo stato dei negoziati / conclusioni dell'ALS tra l'UE e l'Est e il Sudafrica è disponibile sul sito web della Commissione europea – DG commercio.
Il Malawi beneficia attualmente del programma "Tutto tranne le armi" dell'UE, che consente di esportare nell'Unione senza dazi doganali o contingenti.
L'evoluzione delle relazioni politiche tra l'UE e il Malawi è disponibile sul sito web Azione esterna dell’UE.

 

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
 
 
Oltre alla dichiarazione in dogana (DAU o suo equivalente) usualmente richiesta per le spedizioni, (salvo all'interno dell'Unione europea) le spedizioni a destinazione del Malawi devono essere accompagnate dai documenti di seguito citati.
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/
 
a) Fattura commerciale
Stabilita in tre esemplari, dovrà essere redatta in inglese e deve contenere i riferimenti abituali.
 
b) Fattura doganale
Si tratta di un apposito modulo (Form 19) che deve essere redatto in inglese in duplice esemplare.
 
c) Documento EUR.1
Sebbene il Malawi non conceda un trattamento doganale preferenziale ai prodotti originari dell'UE, i servizi doganali possono richiedere un documento EUR.1 per l'importazione di tali prodotti e, in particolare, "quando questi sono incorporati nella fabbricazione di un prodotto locale riesportato nell'UE".

Le spedizioni inferiori a 6.000 EUR o effettuate da un esportatore autorizzato possono dar luogo a una dichiarazione, in particolare, come per EUR.1, "se incorporate nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportati nell'UE". Questo deve essere stabilito su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti interessati in modo sufficientemente dettagliato per poterli identificare.

La dichiarazione è la seguente:

"L'esportatore dei prodotti oggetto del presente documento (autorizzazione doganale n. ...) * dichiara che, salvo indicazione contraria, tali prodotti sono di origine preferenziale .......... **" .
"............................." ***.

[Luogo e data] ".............................".
 
[Firma dell'esportatore e indicazione, a parole, del nome del firmatario].

* Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato, il numero di autorizzazione dell'esportatore deve essere inserito qui. Se la dichiarazione su fattura non è presentata da un esportatore autorizzato, la dicitura tra parentesi viene omessa o lo spazio fornito viene lasciato vuoto.
** L'origine dei prodotti deve essere indicata (...).
*** Queste indicazioni sono opzionali se l'informazione appare nel documento stesso.
 
Le regole relative all’emissione e impiego di questi documenti sono specificate nell’Allegato X.
 
d) Certificato di origine
Si tratta di un documento speciale (Form 18) che non è obbligatorio ma che consente di ottenere i dazi doganali attribuiti a qualsiasi paese membro del WTO.
 
d) Certificato fitosanitario (1) 
Richiesto per la frutta, i legumi, le sementi e altri vegetali. Il certificato è rilasciato dal Servizio
 
 
e) Certificato sanitario (2) 
Per le carni e sottoprodotti di origine animale (latte, uova, preparazione di carni, ecc.).
 
f) Certificato di libera vendita per i cosmetici
Non richiesto.
 
 
Da sapere: Il Malawi ha aderito alla Convenzione dell'Aia del 5 ottobre 1961. (3) 
 
TRASPORTO E IMBALLAGGIO
 
a) Documenti di trasporto
I principali documenti di trasporto sono: la polizza di carico, la lettera di vettura aerea Air Waybill (AWB), la lettera di vettura internazionale CMR (Convention des Merchandises par Route).
 
 
b) Lista dei colli
Questa lista riassume tutte le merci esportate e ne precisa il volume, il numero dei colli, le casse, i contenitori e la quantità esatta delle merci.
 
 
 
c) Assicurazione trasporto
Non vi è l’obbligo di assicurazione locale, vale a dire l'obbligo di garantire il trasporto internazionale di merci in Malawi.
 
d) Distinta di carico
Non richiesta.
 
c) Trattamento degli imballaggi in legno
Gli imballaggi in legno destinati al Malawi devono essere trattati (fumigati) e marchiati secondo le norme ISPM-15 FAO.
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito: https://www.ippc.int/en/countries/malawi/
 
 
SPEDIZIONE TEMPORANEA
 
 
Carnet ATA
Il paese NON aderisce alla convenzione ATA. Le esportazioni temporanee sono effettuate secondo le procedure di common law. Va notato, tuttavia, che ci sono i cosiddetti carnet ATA "tutto il paese" che possono essere accettati dai paesi non aderenti. Per ulteriori informazioni consultare le pagina web di questo sito.
 
PASSAPORTO E VISTI
 
Passaporto: necessario e  in corso di validità con minimo due pagine libere. Per le eventuali modifiche relative a tale norma, si consiglia di informarsi preventivamente presso l’Ambasciata (o il Consolato del Paese presente in Italia) o presso il proprio agente di viaggio.

Visto d’ingresso:  Necessario.
Dal 1 Ottobre 2015 in Governo del Malawi ha introdotto anche per  i cittadini italiani il pagamento del Visto di Ingresso. Per maggiori informazioni: http://www.immigration.gov.mw/

Il visto va richiesto all’Ambasciata del Malawi a Bruxelles: http://www.embassymalawi.be/
 
(1) I Certificati fitosanitari di esportazione, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza.
L'organo competente è il Servizio Fitosanitario Nazionale, costituito dal Servizio Fitosanitario Centrale presso il Ministero Agricoltura e dai Servizi Fitosanitari Regionali (SFR) presso le Regioni.
Il Servizio Fitosanitario Centrale ha compiti di coordinamento, mentre ad operare sul territorio sono i SFR.
Il personale abilitato all'attuazione della normativa fitosanitaria possiede la qualifica di 'Ispettore Fitosanitario' ed è munito di apposita tessera di riconoscimento.
 
(2) I certificati sanitari per i prodotti animali vari (ittici, molluschi ecc.) e derivati animali come latticini formaggi ecc. I certificati vengono rilasciati dal servizio veterinario delle ASL di appartenenza.
Per ulteriori informazioni consultare il sito Ministero della salute.
 
(3) L’apostille è una certificazione internazionale che convalida l’autenticità e validità della firma del pubblico ufficiale che ratifica un atto o certificato.
L’apostille è stata introdotta dalla Convenzione dell’Aia che sopprime la legalizzazione degli atti pubblici esteri, sottoscritta durante la Conferenza dell’Aia sul diritto internazionale del 5 Ottobre 1961. Il trattato definisce le modalità attraverso le quali i documenti pubblici vengano certificati affinché possano essere ritenuti validi dai vari stati firmatari.
La Convenzione prevede espressamente alcune tipologie di documenti sui quali è possibile apporre l’apostille: documenti rilasciati da autorità statale o da un funzionario dipendente da un’amministrazione dello Stato, documenti amministrativi, atti notarili, dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, autenticazioni di firma apposte su un atto privato.
E’ bene specificare che, come chiarisce la stessa Convenzione dell’Aia, l’apostille certifica la firma, la qualità legale del firmatario e del sigillo o timbro riportati; l’apostille non certifica il contenuto del documento sul quale è posta.