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LISTA PAESI

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Codice Paese: (806), SB
Capitale: Honiara
Città principali: Aola Bay, Lofung, Noro, Viru Harbor, Yandina
Superficie (km²): 28.450 
Popolazione: 609.883 (Stima 2014)
Pil: 1,1 miliardi di $
Pil pro-capite: 3.400 $ 
Settori economici: agricoltura (50%); industria (10,6%); servizi (39,4%)
Religione: protestante
Lingue ufficiali: Inglese, dialetti locali
Moneta: Dollaro delle isole Salomone (SBD)
Fuso orario: +9 ore quando in Italia è in vigore l'ora legale tra aprile e ottobre; +10 ore rispetto all'Italia tra novembre e marzo
 
Le Isole Salomone sono membro del Melanesian Spearhead Group (Papua Nuova Guinea, Fiji, Vanuatu, Nuova Caledonia e Isole Salomone), che ha stabilito il MSG Trade Agreement, un accordo commerciale sub-regionale che prevedel'eliminazione dei dazi sul commercio tra i suoi membri.
 
Le Isole Salomone hanno anche un accesso duty-free ai mercati di Australia e Nuova Zelanda ai sensi del South Pacific Agreement on Regional Trade and Economic Co-operation(SPARTECA).
 
Come membro del Pacific Islands Forum, le Isole Salomone fanno parte del Pacific Island Countries Trade Agreement (PITCA), che mira a liberalizzare gli scambi di merci.
 
A livello multilaterale, le Isole Salomone sono membro del WTO e accorda un trattamento della nazione più favorita (Most Favoured Nation - MFN) a tutti i suoi partner commerciali. Ha anche impegni GATS in 29 settori.
 
Come paese meno sviluppato, le Isole Salomone godono di determinati trattamenti preferenziali con le economie più grandi e sviluppate, compresa l'Unione europea (UE). Le Isole Salomone, insieme ad altri paesi insulari del Pacifico nell’ambito del gruppo Africa, Caraibi e Pacifico (ACP), stanno attualmente negoziando congiuntamente un accordo di partenariato economico con l'UE.

 

DOCUMENTI DI SPEDIZIONE
 
 
Oltre alla dichiarazione in dogana, tradizionalmente richiesta per tutte le spedizioni (salvo all'interno dell'Unione europea), le spedizioni con destinazione Isole Salomone devono essere accompagnate dai documenti di seguito riportati.
 
a) Fattura commerciale
Redatta in inglese e in tre esemplari, deve riportare l'indicazione dell'origine. Se i termini di vendita sono diversi dal CIF, conviene riportare il costo del trasporto e dell'assicurazione.
 
b) Certificati di circolazione EUR.1 e EUR.2
In vista dell'applicazione del regime doganale preferenziale, le spedizioni dei prodotti originari della UE devono essere accompagnate da un documento EUR.1 o EUR.2.
 
Le spedizioni per via postale di valore inferiore a 2,706 Euro, possono dar luogo all'emissione di un EUR.1 o di un EUR.2, che presenta il vantaggio di poter essere utilizzato senza esser vistato dalle autorità doganali.
 
Le regole relative all'emissione ed utilizzo di questi documenti sono illustrate nell'Allegato X.
 
c) Certificato fitosanitario
Documento attestante che i vegetali e i prodotti vegetali che devono essere importati sono stati ispezionati secondo procedure appropriate, sono esenti da organismi nocivi da quarantena e praticamente indenni da altri organismi pericolosi e sono considerati conformi alle norme fitosanitarie vigenti del paese importatore .
 
Rilasciato dalle appropriate autorità fitosanitarie del paese di origine. Le autorità fitosanitarie delle Isole Salomone accettano i certificati rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
 
Poiché i requisiti formali della certificazione sono standardizzati a livello globale, il certificato è conforme agli standard dell’accordo IPPC (International Plant Protection Convention).
Il certificato fitosanitario può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in inglese può, tuttavia, essere necessaria. Da presentare in originale.
 
d) Certificato sanitario
Attesta che i prodotti di origine animale che devono essere importati non sono infetti e non possono trasmettere alcuna malattia infettiva.
Rilasciato dalle appropriate autorità del paese di origine. Le autorità delle Isole Salomone accettano i certificati rilasciati da un'autorità competente di uno Stato membro dell'Unione Europea, se tutte le informazioni pertinenti sono fornite.
Può essere preparato in qualsiasi lingua. Una traduzione in inglese può, tuttavia, essere richiesta.
 
Deve essere presentato in originale.
 
e) Documento 27 A
Per le spedizioni con destinazione Isole Salomone, conviene predisporre, oltre alla fattura commerciale e i documenti EUR.1 o EUR.2, un documento denominato 27 A - "Invoice and combined certificate of value and origin".
Questo documento, in tre copie, deve essere firmato dall'esportatore.
 
TRASPORTO E IMBALLAGGIO
 
a) Documenti di trasporto
 
b) Lista dei colli
 
c) Assicurazione trasporto
 
La regolamentazione delle Isole Salomone non esige, abitualmente, alcun altro documento particolare e non prescrive alcuna altra formalità particolare all'importazione delle merci.
 
Per conoscere la procedura da seguire per la spedizione dei prodotti destinati a questo Stato, si suggerisce di osservare le indicazioni fornite dal cliente evidenziate nell'ordine, il contratto o l'accredito bancario.
 
 
AMMISSIONE TEMPORANEA
 
Non ci sono specifiche norme in materia. Si consiglia di consultare l’importatore.
 
 
PASSAPORTO E VISTI
 
a) Passaporto: necessario con validità residua di almeno sei mesi; possedere il biglietto di ritorno e sufficiente denaro a dimostrazione delle proprie disponibilità finanziarie durante il soggiorno.
 
 
b) Visto di ingresso: non necessario fino a 90 giorni. All'arrivo nel Paese vengono rilasciati permessi d'ingresso.
 
c) Visto d’affari
I cittadini italiani possono ottenere un visto d'affari per le Isole Salomone direttamente al loro arrivo nel paese. Il visto rilasciato ha una durata massima di 90 giorni.
 
Documenti necessari:
  • passaporto valido almeno 6 mesi;
  • biglietto aereo di ritorno.

 

Ambasciata d'Italia in Canberra: www.ambcanberra.esteri.it/

 

(1) Codificazione ISO-alfa per i paesi e per le monete:
- una codificazione ISO-alfa su due caratteri per i paesi e territori;
- una codificazione ISO-alfa su tre caratteri per le monete.
La versione della nomenclatura di paesi e territori per le statistiche del commercio estero della UE e del commercio tra i suoi Stati membri valida a decorrere dal 1 giugno 2005 è allegata al regolamento (CE) n.750/2005 della Commissione, del 18 maggio 2005 (GUUE L 156, del 19 maggio 2005, p.12
Le due codificazioni sono utilizzate per la compilazione delle dichiarazione in dogana (DAU) e delle dichiarazioni di scambio di beni.
 
(2) I certificati fitosanitari, sono rilasciati dal servizio fitosanitario delle Regioni di appartenenza (su richiesta dell'interessato).
Il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) si avvale di numerosi organismi sia a livello centrale che territoriale per l'espletamento delle attività di vigilanza e controllo in materia di prodotti fitosanitari.
 
(3) I certificati sanitari per le carni sono rilasciati dalle ASL di appartenenza – Servizio
veterinario. Per esportare animali vivi e prodotti da loro ottenuti, alimenti e mangimi, i produttori italiani devono fornire adeguate garanzie igienico-sanitarie alle autorità dei Paesi importatori. Consultare il sito Ministero della salute.